La riforma del condominio è intervenuta anche in tema di riparto delle spese per gli ascensori condominiali. Spese condominiali ascensore. Riforma condominio 2013
Spese condominiali ascensore. Riforma condominio 2013. Con la sentenza 3264/2005 la Corte di Cassazione ha stabilito  che per quanto concerne gli ascensori, la presunzione di comproprietĂ fra i condomini dellâimpianto deve essere fondata sulla relazione strumentale necessaria fra questa e lâuso comune e, poichĂŠ la destinazione al soddisfacimento dellâinteresse dei partecipanti al codominio non ha per tutti pari intensitĂ , il criterio di ripartizione delle spese deve essere coordinato con quello della proporzione dellâuso che ciascuno può farne.
In sostanza la disciplina applicabile agli ascensori deve essere analoga a quella stabilita dallâarticolo 1124 c.c., il quale rappresenta unâapplicazione della regola generale stabilita dallâarticolo 1123 nei commi secondo e terzo c.c., che individua il criterio di riparto in base sia allâuso differenziato sia al principio del condominio parziario.
Nel frattempo, a sgomberare il campo da ogni dubbio, è intervenuto anche il nuovo testo dellâarticolo 1124 c.c., il quale ha espressamente disposto che le scale e gli ascensori devono essere mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unitĂ immobiliari a cui servono. La spesa relativa deve essere ripartita tra di loro, per metĂ in ragione del valore delle singole unitĂ immobiliari e per lâaltra esclusivamente in misura proporzionale allâaltezza di ciascun piano dal suolo.
E i piani terra?