
La riforma del condominio è intervenuta anche in tema di riparto delle spese per gli ascensori condominiali. Spese condominiali ascensore. Riforma condominio 2013
Spese condominiali ascensore. Riforma condominio 2013. Con la sentenza 3264/2005 la Corte di Cassazione ha stabilito che per quanto concerne gli ascensori, la presunzione di comproprietà fra i condomini dell’impianto deve essere fondata sulla relazione strumentale necessaria fra questa e l’uso comune e, poiché la destinazione al soddisfacimento dell’interesse dei partecipanti al codominio non ha per tutti pari intensità, il criterio di ripartizione delle spese deve essere coordinato con quello della proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
In sostanza la disciplina applicabile agli ascensori deve essere analoga a quella stabilita dall’articolo 1124 c.c., il quale rappresenta un’applicazione della regola generale stabilita dall’articolo 1123 nei commi secondo e terzo c.c., che individua il criterio di riparto in base sia all’uso differenziato sia al principio del condominio parziario.
Nel frattempo, a sgomberare il campo da ogni dubbio, è intervenuto anche il nuovo testo dell’articolo 1124 c.c., il quale ha espressamente disposto che le scale e gli ascensori devono essere mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa deve essere ripartita tra di loro, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
E i piani terra?