Spese condominiali: la ripartizione.
La gestione finanziaria del condominio spetta all’amministratore, mentre l’assemblea interviene come organo di controllo, autorizzando determinate spese e controllando il rendiconto della gestione.
Tutti i condomini devono partecipare, in relazione alla percentuale di proprietà, alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni del condominio.
L’articolo 1123 c.c. delinea i criteri di ripartizione delle spese condominiali.
L’obbligo di ogni condomino di partecipare alle spese ha carattere preventivo, nel senso che il condomino è tenuto ad anticipare all’amministratore le somme necessarie per la gestione del condominio, una volta che tali somme sono state approvate dall’assemblea condominiale sulla base del bilancio preventivo (presentato dall’amministratore).
La partecipazione alle spese condominiali si fonda su due atti approvati dall’assemblea, ossia il bilancio preventivo e lo stato di ripartizione delle spese.
Secondo l’articolo succitato i contributi dovuti per la conservazione ed il godimento della cosa comune sono sostenuti dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ognuno, a meno che non vi sia una diversa convenzione.
Tale criterio è dunque derogabile convenzionalmente, anche mediante regolamento di condominio, sempre se esso ha natura contrattuale. Gli articoli successivi dettano altri criteri di ripartizione delle spese per la manutenzione delle scale, dei solai, dei soffitti, volte ecc.
Di conseguenza le attribuzioni dell’assemblea condominiale in materia di ripartizione delle spese sono circoscritte alla verifica ed alla corretta applicazione dei criteri previsti dalla legge.
Spese condominiali: la ripartizione. di Redazione
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