I balconi rientrano tra i beni comuni citati dall’articolo 1117 c.c. Spese balconi condominiali
Spese balconi condominiali. I balconi che sporgono dall’edificio non svolgono però una funzione di sostegno né di copertura dell’edificio, come invece accade per le terrazze.
Infatti stando alla legge, i balconi costituiscono pertinenze delle parti comuni se ad essi si accede attraverso parti comuni dell’edificio condominiale e pertinenze delle proprietà esclusiva se, invece, vi si accede attraverso proprietà esclusive, secondo il regime delle pertinenze.
Nel primo caso, le spese devono fare carico a tutti i condomini dove i balconi servono proprietà comuni di uso indistinto e invece ai soli condomini che ne possono servirsi laddove, essi siano posto al servizio di parti comuni destinate all’uso di un solo gruppo di condomini.
Nel secondo caso, se abbiamo balconi di proprietà esclusiva, ogni spesa relativa alla loro manutenzione deve essere a carico dei condomini che ne sono proprietari
Devono invece essere ripartite tra tutti i condomini le spese relative alla manutenzione di cornici, fregi, parapetti, balaustre, frontalini, altri elementi decorativi e i gocciolatoi.
Detto questo, possiamo concludere affermando che i balconi aggettati, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare appartengono in via esclusiva al proprietario di questa. A sua volta, i rivestimenti, gli elementi decorativi della parte frontale e inferiore dei balconi aggettati si devono considerare beni comuni a tutti solo quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.
ANDREA CASAVOLA dice
TUTTI PARLANO DI FRONTALINI, PIANI DI CALPESTIO, SOTTOBALCONI, ETC., MA IL RIRPISTINO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO CHE SI EVIDENZIANO ARRUGGINITI ALLA CADUTA DI PEZZI DEL FRONTALINO, FANNO PARTE DELLA SPESA DI RIPRISTINO DEL FRONTALINO, O DEVONO ESSERE ADDEBITATI, CON CONTEGGIO SEPARATO (DIFFICILE!) AL PROPRIETARIO DEL BALCONE FACENDO PARTE DELLA STRUTTURA CHE SORREGGE IL BALCONE?