Successione: come e a chi spetta il patrimonio del defunto. Le disposizioni contenute nel codice civile prevedono il principio che al defunto subentrano i suoi più stretti familiari con la conseguenza che il parente di grado più stretto esclude quello di grado più lontano.
Cosa succede in caso di famiglia di fatto?
Il nostro diritto ereditario stabilisce che in caso di successione il patrimonio del defunto spetta solo a persone facenti parte della famiglia, intesa in senso tradizionale, e non anche a persone legate al defunto da unioni di fatto.
Ne consegue che il nostro ordinamento non prevede alcuna forma di tutela e quindi nega la possibilità per il convivente superstite di succedere, diversamente da quanto accade per il coniuge superstite.
Il patrimonio del defunto, in caso di successione, spetta poi per determinate proporzioni prestabilite dalla legge agli eredi cosiddetti legittimari, ossia al coniuge e suoi discendenti, i quali dunque potranno sempre agire per ottenere la riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie fatte dal defunto nel caso in cui queste dovessero ledere la quota loro spettante per legge.
Altro principio cardine del nostro diritto successorio è il cosiddetto divieto “dei patti successori” per cui non è possibile mediante contratto disporre in alcun modo dei propri beni per dopo la propria morte.
Se tali patti vengono stipulati, essi sono automaticamente nulli. L’unica maniera per disporre del proprio patrimonio è il testamento.
Inoltre, in materia di beni donati è intervenuta una legge del 2005 per stabilire che trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione nei registri immobiliari, la donazione non può più essere oggetto di rivendica dal parte degli eredi legittimari.
Di conseguenza l’immobile donato, dopo tale data è del tutto libero e commerciabile.
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