La quota di riserva dei prossimi congiunti. I prossimi congiunti del defunto, ossia il coniuge ed i figli, non possono assolutamente essere esclusi dall’eredità ed, anzi, ricevono la parte più consistente dei beni. Per i prossimi congiunti del defunto la quota di eredità è un diritto che non può in nessun caso essere derogato.
Il nostro codice civile chiama i prossimi congiunti del defunto eredi legittimari o necessari (coniuge, figli, ascendenti) a cui spetta per legge la c.d. quota di riserva o di legittima. Questo significa che il defunto nion può, mediante donazioni o testamento, intaccare e ledere la predetta quota. Nella redazione di un testamento il defunto può solo disporre con riguardo ad una parte del suo patrimonio, ossia della quota disponibile, mentre la volontà di disporre a favore di altri soggetti è libera ma compressa.
Ma se il defunto ha intaccato la quota spettante ai suoi prossimi congiunti mediante donazioni o disposizioni testamentarie, tali atti sono comunque validi ed efficaci?
La risposta è positiva. Infatti, tali atti sono del tutto validi sino al momento in cui i legittimari non agiscano in giudizio mediante l’azione di riduzione, volta ad ottenere la quota di riserva loro spettante.
Gli eredi legittimari non vanno, però, confusi con gli eredi legittimi che sono quelli che succedono per legge quando il defunto non ha lasciato disposizioni testamentarie.
Spesso comunque gli eredi legittimi sono anche legittimari. I legittimari sono il coniuge, i discendenti ed in mancanza di discendenti, gli ascendenti.
Come si distribuisce allora il patrimonio del defunto se manca un testamento? Di seguito sono indicate le quote spettanti ai prossimi congiunti del defunto.
1. SOLO CONIUGE Tutto il patrimonio | 11. CONIUGE DIVORZIATO Nessuna quota |
2. CONIUGE PIU’ 1 FIGLIO 1/2 al coniuge e 1/2 al figlio | 12. UN SOLO FIGLIO tutta l’eredità |
3. CONIUGE E 2 OPPURE PIU’ FIGLI 1/3 al coniuge e 2/3 da divedere in parti uguali tra i figli | 13. DUE O PIU’ FIGLI suddivisione patrimonio in parti uguali tra tutti i figli |
4. CONIUGE PIU’ FRATELLI O SORELLE 2/3 al coniuge, 1/3 da dividere in parti uguali tra sorelle e fratelli germani(stessi genitori). Se concorrono sia fratelli germai sia fratelli unilaterali(solo un genitore in comune) a quelli unilaterali spetta la 1/2 della quota che spetta ad ognuno dei germnani. | 14. UN FIGLIO PIU’ DUE NIPOTI (FIGLIO DI UN SECONDO FIGLIO MORTO PRIMA DEI GENITORI) 1/2 al figlio, 1/4 al primo nipote, 1/4 al secondo nipote |
5. CONIUGE PIU’ NIPOTE (FIGLIO DI FRATELLO O SORELLA DEFUNTA) 2/3 al coniuge, 1/3 al nipote | 15. PADRE PIU’ MADRE 1/2 al padre, 1/2 alla madre |
6. CONIUGE PIU’ ENTRAMBI I GENITORI 2/3 al coniuge, 1/6 al padre, 1/6 alla madre | 16. UN SOLO GENITORE tutta l’eredità |
7. CONIUGE PIU’ 1 SOLO GENITORE 2/3 al coniuge, 1/3 al genitore | 17. NONNI PATERNI PIU’ NONNI MATERNI O ALTRI DISCENDENTI 1/2 agli ascendenti paterni, 1/2 agli ascendenti materni |
8. CONIUGE, PIU’ GENITORI O ALTRI ASCENDENTI, PIU’ FRATELLI 2/3 al coniuge, 1/12 ai fratelli da dividere in parti uguali, 3/12 ai genitori o altri ascendenti | 18. NONNI PIU’ BISNONNI (SENZA CONIUGE, FIGLI, GENITORI, FRATELLI O SORELLE O LORO ASCENDENTI) tutta l’eredità al nonno o ai nipoti superstiti in quanto ascendenti più stretti |
9. CONIUGE SEPARATO A CUI NON E’ STATA ADDEBITATA LA SEPARAZIONE CON SENTENZA NON PIU’ IMPUGNABILE stesse quote che spettano al coniuge non separato | 19. FRATELLI E/O SORELLE l’eredità è suddivisa in parti uguali tra tutti (ai fratelli unilaterali spetta metà della quota spettante a quelli germani) |
10. CONIUGE SEPARATO CUI E’ STATA ADDEBITATA LA SEPARAZIONE CON SENTENZA NON PIU’IMPUGNABILE assegno vitalizio se quando si è aperta la successione godeva degli alimenti a vcarico del coniuge deceduto. | 20. CONIUGE PIU’ GENITORI 1/3 ai genitori, 2/3 al coniuge |
Se al defunto succedono altri parenti, diversi da quelli visti, fino al 6° grado, a loro spetta tutta l’eredità senza distinzioni di linea. Se non vi sono parenti entro il 6° grado, succede lo Stato.
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