Tentativo di mediazione civile. Dal marzo 2011 è divenuta obbligatoria per talune materie la proposizione del tentativo di mediazione come metodo per risolvere le controversie civili e commerciali.
Nella mediazione vi è un soggetto, il mediatore, che risulta neutrale alle parti e che le assiste affinchè possano giungere ad un accordo soddisfacente per entrambe. Infatti, al termine della procedura di mediazione civile non vi è una parte vincente ed una perdente, ma solo parti che hanno raggiunto un accordo tra di loro.
L’introduzione dell’istituto della mediazione nel nostro ordinamento è stato fortemente voluta al fine di permettere un rapido, efficace ed economico sistema di risoluzione delle controversie.
La mediazione è condotta da organismi di conciliazione riconosciuti dal ministero della Giustizia che provvedono non solo a gestire la segreteria e la logistica del procedimento di mediazione, ma anche a ricevere le domande di mediazione, a nominare il mediatore, all’invito alla mediazione dell’altra parte del procedimento.
Il tentativo di mediazione è per talune materie obbligatorio prima di poter procedere al ricorso al giudice ordinario. Tali materie sono:
– patti di famiglia
– locazione
– comodato
– affitto di aziende
– risarcimento del danno da responsabilità medica
– risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
– contratti assicurativi
– contratti bancari e finanziari
– Condominio e Incidenti stradali (obbligatorie dal 20 Marzo 2012)
– Materia tributaria per contenziosi fino a 20.00 euro (obbligatoria dal 1° aprile 2012)
Al di fuori dei casi di obbligatorietà si può decidere di presentare domanda di mediazione anche dopo l’insorgenza della lite oppure la mediazione durante il giudizio può essere imposta dal giudice.
Il procedimento di mediazione termina con la sottoscrizione di un verbale da parte delle parti. Se la mediazione ha esito positivo, le parti indicano in un documento allegato al verbale il contenuto dell’accordo a cui si è pervenuti. Se, invece, la mediazione ha esito negativo, il relativo verbale permette alle parti, nei casi in cui la mediazione è obbligatoria, di ricorrere al giudice ordinario.
Il verbale di accordo a cui si perviene nella mediazione può acquisire efficacia di titolo esecutivo, su istanza di parte, mediante il deposito dello stesso nella cancelleria del Tribunale.
Il procedimento di mediazione si conclude al massimo entro 4 mesi e con una o due riunioni delle parti.
Per coloro che scelgono la mediazione sono previste delle agevolazioni consistenti nell’esenzione dall’imposta di bollo e di ogni altra spesa, tassa o diritto in relazione agli atti documentali ed ai provvedimenti presi in mediazione, nonché l’esenzione dall’imposta di registro fino a 50 mila euro di valore della mediazione.
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