Con il decreto del fare, approvato dal Governo Letta, torna la mediazione obbligatoria in materia condominiale. Mediazione obbligatoria: per l’accordo decide l’assemblea
Mediazione obbligatoria: per l’accordo decide l’assemblea. Quindi, in caso di liti fra vicini per ciò che concerne la ripartizione di spese condominiali, i posti auto, la violazione delle regole condominiali, e quant’altro, occorre prima ricorrere alla mediazione per tentare di risolvere la controversia; solo dopo l’esperimento del tentativo di mediazione è possibile ricorrere in Tribunale.
Rispetto al passato sono state previste delle novità, quali ad esempio l’introduzione di una seduta informativa gratuita prima di intraprendere la procedura vera e propria.
La mediazione, così come rivisitata dal Governo Letta, avrà la durata di 4 anni, al termine dei quali il Ministero tirerà le somme.
La domanda di mediazione va presentata ad un organismo presente nella circoscrizione del tribunale dove è situato il condominio.
Al primo incontro, gratuito fatte salve le spese di segreteria e di notifica, le parti decidono insieme se tentare di trovare un accordo o proseguire con la procedura.
E’ obbligatorio che le parti in causa siano assistite ognuna dal proprio avvocato; ciò comporta che non è più necessario, in caso di raggiungimento dell’accordo, il rilascio dell’omologa da parte del Presidente del Tribunale.
La legge prevede che la procedura abbia una durata massima di 90 giorni. Però, quando si discute di condominio i tempi inevitabilmente tendono ad allungarsi dal momento che l’amministratore, che partecipa alla mediazione in nome del condominio, non può sottoscrivere alcun accordo senza la preventiva ratifica da parte dell’assemblea condominiale.
Per cui l’amministratore, deve convocare l’assemblea che ha il compito di esaminare e approvare o rifiutare la proposta di mediazione.
Qualora le parti del procedimento non partecipino anche solo al primo incontro informativo col mediatore senza che vi sia un giustificato motivo, sono previste sanzioni.
Per ciò che concerne i costi della mediazione, a carico di entrambe le parti, per l’avvio della procedura il costo è di 48,40 euro, più i costi vivi; poi occorre considerare il valore della controversia: si va da 43 euro per parte, per le controversie fino a 1000 euro, fino ad arrivare a 4.600 euro per controversie superiori a 5 milioni.
Inoltre, la legge ha previsto degli incentivi fiscali per chi ricorre alla mediazione. Infatti, chi trova un accordo può usufruire di un credito d’imposta correlato alle spese sostenute fino ad un massimo di 500 euro. Il credito è ridotto a metà nel caso in cui non si raggiunga l’accordo.
Ultima novità, la mancanza di spese di registrazione del verbale di accordo per liti di valore inferiore o fino a 50 mila euro.
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