Dal 20 marzo 2011 diventerà obbligatorio per alcune materie indicate dalla legge ricorrere al tentativo di conciliazione tra le parti prima di ricorrere al giudice. Ma di cosa si tratta? Mediazione obbligatoria per condominio, contratti bancari, diritti reali.
Mediazione obbligatoria per condominio, contratti bancari, diritti reali. Fino ad ora il tentativo di conciliazione era previsto solo in materia di telecomunicazioni, per cui nel caso di problemi ad esempio con la Telecom si doveva, prima di far valere i propri diritti in tribunale, adire un organismo di conciliazione in modo da cercare di risolvere amichevolmente, in via extragiudiziale, l’insorgenda controversia. Gli organismi di conciliazione previsti erano le camere di commercio, i Comitati regionali per le comunicazioni ed altri enti autorizzati.
Ora, anche per una serie di materie diverse dalle telecomunicazioni si dovrà ricorrere obbligatoriamente alla mediazione (D.lgs. n.28 del 4.3.2010). Si pensi alle liti tra i condomini oppure ai problemi legati alla stipula di contratti bancari o assicurativi. In tutti questi casi e in altri che si vedranno tra poco, bisognerà ricorrere prima alla conciliazione, solo in caso di esito negativo si potrà adire il giudice ordinario.
L’obiettivo della conciliazione è quello di alleggerire il lavoro dei tribunali, già fortemente intasati da numerosi procedimenti. Ricorrendo alla conciliazione si potrà inoltre risparmiare tempo e denaro in quanto i costi della procedura sono di molto inferiori rispetto a quanto si spenderebbe per un giudizio ordinario ed i tempi notevolmente ridotti, dovendosi risolvere la questione obbligatoriamente entro 4 mesi.
Qualora, invece, nonostante la conciliazione le parti non riescano a trovare un accordo i tempi e i costi aumentano, dovendo le parti iniziare di nuovo tutto daccapo davanti al giudice.
Quali materie sono interessate dalla conciliazione?
Per una serie di materie le parti, prima di ricorrere in tribunale, devono esperire il tentativo di conciliazione e dunque cercare di trovare un accordo in via extragiudiziale. Le materie interessate sono:
– telecomunicazioni (già da prima);
– condominio;
– affitto;
– diritti reali, quali il diritto di proprietà, usufrutto ecc.;
– contratti bancari, assicurativi e finanziari;
– patti di famiglia ed eredità;
– risarcimento danni per responsabilità medica;
– risarcimento danni per incidenti auto;
– risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo.
Il procedimento
Il procedimento di conciliazione inizia nel momento in cui si presenta la domanda di conciliazione presso un organismo di conciliazione, sia pubblico che privato, che può essere liberamente scelto informandosi presso le camere di commercio ed i consigli dell’ordine forense presso i Tribunali.
Se al termine della procedura le parti trovano un accordo la soluzione avrà lo stesso effetto di una sentenza emessa dal giudice; al contrario, se non si perviene all’accordo il mediatore potrà proporre una soluzione che potranno accettare o meno. In quest’ultimo caso le parti, fallito il tentativo di conciliazione, potranno adire il giudice del tribunale. Bisogna però tener presente che se il giudice perverrà al termine del rito ordinario alla stessa soluzione avanzata dal mediatore, ma rifiutata da una delle parti, quest’ultima dovrà pagare tutte le spese processuali, anche se sia risultata la parte vincitrice della causa.
Il procedimento di conciliazione si deve concludere nel tempo massimo di quattro mesi.
Quanto costa la mediazione?
E’ il Ministero della Giustizia che ha approvato le tariffe dovute agli organismi di conciliazione. Le tariffe variano a seconda del valore della lite.
Ad esempio per una controversia con valore fino a 1.000 euro, la spesa di ciascuna parte in lite sarà di 44 euro; per controversie tra 1.001 e 5.000 euro, la spesa sarà di 87 euro; per controversie tra 5.001 e 10.000 euro, la spesa sarà di 160 euro; per controversie tra i 10.001 e 25.000, la spesa sarà di 240 euro; tra 25.001 e 50.000 di 400 euro ; tra 50.001 e 250.000 di 667 euro, e via dicendo.
Comunque, nel momento dell’avvio del procedimento di conciliazione entrambe le parti devono versare anticipatamente una cifra fissa di 40 euro. Coloro che non superano i 10.628 euro di reddito annuo lordo posso ricorrere al gratuito patrocinio, ossia non devono pagare nulla. A tal proposito va specificato che il redito da tenere in considerazione ai fini del gratuito patrocinio è quello familiare; per cui se il richiedente convive con altri famigliari si deve tener conto della somma di tutti i redditi familiari.
Per le questioni particolarmente complesse le tariffe di mediazione possono subire un aumento di 1/5 .
In caso, poi, di esito positivo del tentativo obbligatorio di conciliazione, la pronuncia è esente da imposta di registro se trattasi di controversie avente un valore non superiore a 50 mila euro.
Sempre in caso di esito positivo della mediazione, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta per le tariffe versate fino ad un massimo di 500 euro, da recuperare nella dichiarazione dei redditi.
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