La trascrizione degli acquisti mortis causa è disposta ai fini della continuità delle trascrizioni relative ai singoli trasferimenti, consentendo una ricostruzione esatta della storia relativa alla proprietà di un immobile, anche quando vi siano state successioni a causa di morte. Trascrizione eredità. Trascrizione acquisti mortis causa.
Trascrizione eredità. Trascrizione acquisti mortis causa. La trascrizione degli acquisti mortis causa deve essere effettuata presso l’ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione si trovano gli immobili facenti parte dell’asse ereditario.
Spetta o all’erede o al legatario l’onere della trascrizione.
Vanno trascritti sia l’acquisto del diritto di proprietà e dei diritti reali di godimento che la liberazione da un diritto reale che spettava al de cuius su un bene dell’erede o del legatario.
Trascrizione eredità. Come si effettua la trascrizione?
La trascrizione degli acquisti fatti a titolo di erede si effettua trascrivendo l’atto di accettazione, mentre quelli fatti a titolo di legato vanno effettuati trascrivendo l’estratto autentico del testamento ( anche l’acquisto in caso di accrescimento).
La trascrizione degli acquisti mortis causa è disciplinata dall’articolo 2348 c.c. la cui funzione è quella di risolvere i conflitti fra due acquirenti da uno stesso dante causa, ossia fra l’avente causa dal de cuius per atto tra vivi( da un lato) e l’erede o il legatario (dall’altro), ovvero fra due successori a causa di morte.
Quando ai rapporti tra erede e avente causa inter vivos dal defunto, non è ipotizzabile alcun conflitto in quanto l’erede subentra nella medesima posizione giuridica del defunto cosicché non vi è una duplicità di acquisti.
Non è possibile neanche concepire un conflitto tra legatario e aventi causa inter vivos dal defunto, , in quanto si è visto che se il bene legato viene poi alienato, si ha la revoca del legato; mentre, se il legato è alienato dal de cuius prima di fare testamento, il legato diventa “legato di cosa altrui” e come tale ha effetti obbligatori, sempre che non sia nullo.
In caso di conflitto tra due aventi causa a titolo successorio, troverà applicazione l’art. 682 c.c., secondo cui il testamento posteriore revoca il precedente per incompatibilità.
L’art. 2660 c.c individua la procedura da seguire per le trascrizioni degli acquisti mortis causa e indica quale debba essere il contenuto necessario della nota da presentare alla conservatoria dei registri immobiliari.
Per cui la differenza tra la trascrizione degli acquisti inter vivos e quella degli acquisti mortis causa consiste in ciò: mentre per effettuare la trascrizione degli atti inter vivos basta provare l’esistenza del titolo (art. 2658 e 2659 c.c.), per la trascrizione degli acquisti mortis causa, il soggetto deve presentare tutti i documenti comprovanti l’avvenuta successione, come ad esempio l’atto di morte, l’atto con cui si è accettata l’eredità, il testamento.
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