Il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia l’interesse qualora vi sia stato un vizio della volontà, ossia qualora sia stato redatto a seguito di errore, di violenza o di dolo (art. 624 c.c.). Impugnazione testamento: i vizi della volontà.
Impugnazione testamento: errore sul motivo
Tra i vizi della volontà particolare rilevanza è riconosciuta all’errore sul motivo che è causa di annullamento della disposizione testamentaria quando ricorrono due presupposti: quando il motivo risulta dal testamento, anche se non in maniera espressa, e quando il motivo è il solo che ha spinto il testatore a quella data disposizione.
In caso di erronea indicazione dell`erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione, il testamento è comunque valido quando dal contesto delle disposizioni testamentarie o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva effettivamente nominare o a quale cosa il testatore si riferiva.
Se il motivo ha indotto il testatore a disporre in un determinato modo è un motivo illecito, esso rende nulla la disposizione testamentaria quando tale motivo illecito risulta dal testamento ed è il solo che ha spinto il testatore a disporre.
Impugnazione testamento: Disposizione fiduciaria
Non è consentito agire in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento( il c.d. istituito apparente) sono solo apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far supporre che si tratta di persona interposta.
Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione a meno che la persona non sia un incapace. Perché sia abbia la disposizione fiduciaria è necessario che l’istituito apparente sia a conoscenza della volontà del de cuius e voglia attuarla. Per cui si avrà così un doppio trasferimento: dal de cuius alla persona interposta (mortis causa) e da quest’ultima alla persona che il defunto voleva effettivamente beneficiare (inter vivos).
Impugnazione testamento: disposizione a favore di persona incerta
E’ nulla qualsiasi disposizione fatta a favore di una persona in modo da non poter essere determinata.
Impugnazione testamento: Scelta del legatario fatta da un terzo
Il codice esclude che il de cuius possa rimettere all’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede o del legatario, ma permette che un terzo possa scegliere la persona del legatario tra più persone indicate dal testatore stesso. Se il terzo non può o non vuole scegliere , la scelta è fatta con decreto del presidente del tribunale del luogo dove si è aperta la successione (art. 631 c.c.)
Impugnazione testamento: Disposizione a favore dei poveri
Il codice prevede la possibilità di poter disporre a favore dei poveri, esprimendosi in modo generico, ossia senza che sia necessario determinare l’uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte le disposizioni. In tal caso il testamento si intende fatto in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all’ente comunale di assistenza.
Impugnazione testamento: Disposizioni a favore dell’anima
Il testatore può altresì disporre a favore dell’anima; in tal caso le disposizioni sono valide se siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.
Si ritiene che legittimato a esigere la prestazione fatta a favore dell’anima sia il parroco del luogo.
La guida completa alla successione
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