La circolare numero 2/DF del 23 Maggio 2013 del Ministero delle Finanze ha semplificato la modalità di pagamento della rata di Giugno per i contribuenti che non sono stati esentati dal recente provvedimento di sospensione (Dl 54/2013). Acconto Imu, due le modalità per il pagamento.
Acconto Imu, due le modalità per il pagamento. Stando a quanto pervenuto, l’Imu può essere calcolata in base alle aliquote 2012, anche se la legge oggi in vigore prevede un meccanismo diverso, oppure con i nuovi parametri decisi dai Comuni e pubblicati entro il 16 maggio. Il tutto, dovrebbe essere valido sino a quando sarà convertito il decreto in legge il Dl 35/2012, cioè entro il 7 giugno, quando la prima delle due opzioni sarà l’unica percorribile.
La stessa regola vale anche per capannoni, alberghi e centri commerciali, che possono per questa via pagare un acconto più leggero nei Comuni in cui erano state introdotte aliquote agevolate oggi «vietate» per legge.
Per effettuare il pagamento i soggetti potranno utilizzare il modello F24 cartaceo o telematico (tenendo presente che il modello telematico è obbligatorio per i soggetti titolari di partita IVA) o con il bollettino postale.
Si ricorda che il DL 21 maggio 2013, n. 54 (GU n. 117 del 21 maggio 2013) ha stabilito la sospensione dal pagamento della prima rata dell’Imu 2013 per le abitazioni principali e relative pertinenze (escludendo dalla sospensione le abitazioni di tipo signorile, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate nella categoria catastale A/8, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9); nonché per gli alloggi popolari, i terreni agricoli ed i fabbricati rurali.
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