Prima di stipulare il contratto definitivo di acquisto di un immobile si è soliti concludere prima il contratto preliminare o compromesso. Tasse acquisto casa.
Tasse acquisto casa. Quest’ultimo, entro 20 giorni dalla sottoscrizione, deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate mediante versamento dell’imposta di registro in misura fissa di euro 168.
Se poi all’atto di stipula del compromesso è stato previsto il versamento di una somma di denaro a titolo di acconto o di caparra confirmatoria, allora è necessario versare un’ulteriore imposta di registro in misura proporzionale all’acconto o caparra stessa.
Tasse acquisto casa: acconto e caparra cosa sono?
Apriamo una piccola parentesi per capire qual è la differenza tra l’acconto e la caparra confirmatoria. L’acconto è semplicemente un anticipo sul prezzo complessivo concordato dalle parti, mentre la caparra confirmatoria ha una finalità risarcitoria in caso di inadempimento di una delle due parti del contratto. Infatti, se si versa una somma a titolo di caparra, in caso di successivo inadempimento del contratto da parte dell’acquirente (cioè di chi ha versato l’acconto) l’altra parte (il venditore) può recedere dal contratto e trattenere la caparra. Al contrario, se ad essere inadempiente è il venditore, ossia chi ha ricevuto l’acconto, allora il compratore può recedere dal contratto e potrà richiedere il doppio della caparra versata. Per imputare una determinata somma versata in sede si compromesso a caparra confirmatoria è bene specificarlo espressamente, altrimenti in caso di dubbio la somma versata sarà si riterrà corrisposta a titolo di acconto.
Ritornando alle imposizioni in fase di acquisto di un immobile, abbiamo detto che in caso di acconto o caparra, oltre all’imposta fissa di 168 euro bisogna versare un’ulteriore imposta in misura proporzionale. Quest’ultima varia a seconda che il successivo atto di compravendita sia soggetto a imposta di registro oppure a IVA.
Tasse acquisto casa: nel preliminare e a seguito di compravendita
– Nel primo caso, ossia in caso di preliminare seguito poi da un atto di compravendita finale soggetto a imposta di registro, se le somme sono state versate:
1. a titolo di acconto, è dovuta l’imposta di registro nella misura proporzionale del 3% dell’acconto;
2. a titolo di caparra confirmatoria, l’imposta di registro è dovuta nella misura dello 0,50% della caparra.
– Nel secondo caso, cioè in caso di preliminare seguito poi da un atto di compravendita finale soggetto a IVA, se le somme sono state versate:
1. a titolo di acconto sul prezzo totale, è dovuta l’imposta di registro nella misura fissa di euro 168 per le restanti somme; avendo l’acconto una funzione di anticipo sul prezzo pattuito, della somma versata a titolo di acconto va emessa fattura;
2. a titolo di caparra, avendo questa unicamente una funzione risarcitoria non dovrà essere emessa fattura della stessa ma versata l’imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,50%.
Le imposte di cui abbiamo parlato vanno pagate compilando il modello F23.
La registrazione del preliminare di vendita è importante in quanto serve a conferire all’atto una data certa. Vi sono poi dei casi in cui il preliminare di vendita di un immobile deve essere anche trascritto; questo vale per i compromessi redatti da un notaio (cioè per gli atti elaborati per atto pubblico o scrittura privata autenticata). In tutti gli altri casi la trascrizione rimane una facoltà che però se effettuata presenta sempre dei vantaggi per l’acquirente in termini di tutela:
– eventuali trascrizioni eseguite successivamente al preliminare sono inefficaci;
– l’acquirente gode di un privilegio speciale per le somme anticipate nel caso in cui si dovesse trovare a dover concorrere con altri per il recupero delle somme versate come anticipo.
Comunque è sempre consigliabile trascrivere il contratto preliminare tutte le volte in cui il venditore risulti essere un imprenditore, quando l’importo della caparra sia elevato e tra la stipula del preliminare e il contratto definitivo debba trascorrere un lungo lasso di tempo.
Anche la trascrizione del preliminare, così come la registrazione, ha dei costi che consistono nel versamento dell’imposta di bollo, nell’imposta ipotecaria in misura fissa di euro 168 e nella tassa ipotecaria. Il contratto per poter essere trascritto deve prima essere registrato all’Agenzia delle Entrate.
Lascia un commento