Per beneficiare della detrazione Irpef 36% bisogna osservare una serie di adempimenti. Detrazione Irpef 36%: gli adempimenti da osservare.
Detrazione Irpef 36%: gli adempimenti da osservare . Vediamo quali sono gli adempimenti da seguire.
– Prima di ogni cosa occorre inviare con lettera raccomandata la comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate. Si può utilizzare a tal fine l’apposito modello reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it o richiederelo recandosi direttamente presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate.
Al modello suindicato bisogna allegare una serie di documenti:
1) copia della concessione edilizia, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
2) i dati catastali oppure, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento;
3) fotocopie delle ricevute di pagamento dell’Ici a decorrere dal 1997, se dovuta. Altrimenti non occorre. Ad esempio non è tenuto al pagamento dell’Ici l’inquilino, così come non occorre trasmettere le ricevute dei pagamenti Ici in caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali;
4) fotocopia della tabella millesimale di ripartizione delle spese se trattasi di lavori eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché fotocopia della delibera assembleare in caso di interventi che richiedono tale preventiva delibera;
5) la dichiarazione del proprietario di consenso all’effettuazione dei lavori, nei casi in cui questi siano realizzati dal detentore dell’immobile, ossia locatario, comodatario.
E’ possibile produrre, in alternativa ai documenti suindicati, un’autocertificazione (esente da bollo), ai sensi del Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000, con cui si attesti il possesso della documentazione stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari.
– Nello stesso momento in cui si comunica l’inizio dei lavori all’Agenzia delle Entrate occorre inviare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione, con lettera raccomandata A.R., che contenga: le generalità del committente dei lavori e l’ubicazione degli stessi; la natura dell’intervento da effettuare;i dati identificativi dell’impresa che esegue i lavori con espressa assunzione di responsabilità,da parte della medesima, con riguardo al rispetto degli obblighi posti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;infine la data di inizio dell’intervento di recupero.
– Altra condizione per poter beneficiare della detrazione 36% è che le spese per l’esecuzione dei lavori siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Non possono essere pagate con bonifico una serie di spese quali gli oneri di urbanizzazione, le ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, le imposte di bollo. Quindi per tali spese, detraibili, non è necessario il pagamento con la modalità del bonifico.
Se coloro che sostengono la spesa sono più di uno e ognuno di essi intende usufruire della detrazione allora occorre indicare il codice fiscale di ognuno sul bonifico.
Se però il bonifico contiene l’indicazione del codice fiscale del solo soggetto che ha presentato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, gli altri aventi diritto, per assicurarsi la detrazione, sono tenuti ad indicare nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.
Nel caso gli interventi attuati su parti comuni di un condominio occorre indicare non solo il codice fiscale del condominio, ma anche quello dell’amministratore o di altro condòmino che provvede al pagamento.
Al momento del pagamento del bonifico, a partire dal 1° luglio 2010, le banche e le poste hanno l’obbligo di operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
Infine, i contribuenti al fine di ottenere la detrazione del 36% sono tenuti a conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, nonché la ricevuta del bonifico.
Importante: nella fattura emessa dall’impresa che realizza i lavori, a partire dal 4 luglio 2006, deve essere indicato il costo della manodopera in maniera distinta.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in alternativa alla documentazione prevista, può esibire una certificazione sottoscritta dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere osservato tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.
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