
Con sentenza n. 6259 del 13 marzo 2013 la Corte di Cassazione ha chiarito che l’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa spetta anche per l’acquisto del lastrico solare. Agevolazione prima casa per tutte le pertinenze.
Agevolazione prima casa per tutte le pertinenze. Quindi, il bonus prima casa non si estende solo alle pertinenze come le cantine, depositi, autorimesse, posti auto, tettoie, ma anche ad altre come il lastrico solare, quando esso viene acquistato dal titolare di un sottostante appartamento al fine di adibirlo a pertinenza dell’appartamento stesso.
La normativa in materia (Dpr 131/86) dispone che l’agevolazione prima casa spetta per l’acquisto di pertinenze dell’immobile e che sono comprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate come C/2, C/6 e C/7, destinate al servizio della casa oggetto dell’acquisto agevolato. Ne deriva che la norma pone un limite all’acquisto agevolato delle pertinenze e pone il problema se il bonus spetta anche per altri beni da destinare a pertinenza della casa e classificati in categorie catastali diverse. Si pensi all’acquisto di lastrici solari oppure ad un’area cortilizia o ancora all’acquisto di un immobile per la custodia di animali o attrezzi.
Secondo la Cassazione la lettera della norma in questione non pone un limite circa il tipo di pertinenze agevolabili, ricomprendendo dunque qualsiasi tipo di pertinenza della casa, ma pone un limite quantitativo.
In pratica, si possono acquistare con l’agevolazione prima casa qualsiasi tipo di pertinenza, anche pertinenze diverse da quelle rientranti nelle categorie C/2, C/6 e C/7, però quando si chiede l’agevolazione per quest’ultime, essa spetta per l’acquisto di un solo bene per ognuna di dette categorie. Facendo un esempio pratico, se si acquista una casa con una cantina e due box auto, l’agevolazione spetta per la casa, la cantina e per un solo box auto, mentre se si acquista una casa con una cantina, un box auto ed un deposito, l’agevolazione spetterà per ognuna di tali unità immobiliari.
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