
Nell’ambiente della realizzazione degli edifici si possono considerare due tipologie di interventi; le prestazioni di servizi dipendenti da contratto d’appalto e le cessioni di beni finiti. Agevolazioni Iva per la costruzione di fabbricati.
Agevolazioni Iva per la costruzione di fabbricati. Per quanto concerne la prima categoria, è bene evidenziare che l’appalto è definito come “il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o d un servizio verso necessarie con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”. Su questo punto abbiamo delle questioni che presentano alcune criticità:
– l’estendibilità delle aliquote ridotte anche ai contratti di subappalto;:
– l’assimilabilità del contratto d’opera;
-il differente trattamento della fornitura con posa in opera
Per quanto concerne i contratti di subappalto non sussistono particolari problemi. Nel caso di fabbricati “Tupini”, è stato preciso che l’aliquota ridotta si applica anche “alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di subappalto attraverso i quali l’impresa costruttrice affida ad altri soggetti la realizzazione di parte dei lavori relativi alla costruzione dell’edificio”.
Infatti, secondo quanto stabilito dall’Agenzia, “il regime applicabile ai fini dell’aliquota Iva si determina con riferimento all’appalto principale, estendendosi poi a tutti i subappalti, in quanto essi concorrono alla realizzazione dell’opera che il legislatore ha inteso agevolare”.
I contratti d’opera invece si concretizzano quando una “persona si obbliga e compiere un’opera o un servizio, con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione, nei confronti del committente. In questa tipologia di contratti, in genere, non vi sono dubbi sull’assimilazione degli stessi alla famiglia dei contratti d’appalto.
Ritornando sulla questione della cessione dei beni finiti, possiamo dire che il prodotto finito deve essere fornito per la costruzione del bene, con ciò significando che la fornitura del bene deve trovarsi una diretta correlazione con la costruzione, e quindi siano acquistati da parte di soggetti che poi li impieghino direttamente in un’operazione agevolata,a prescindere se la costruzione avvenga direttamente o non in base a un contratto d’appalto o subappalto.
Inoltre, relativamente alla destinazione del bene alla realizzazione dell’opera è necessario il rilascio di una dichiarazione da parte dell’acquirente, con conseguenti profili di responsabilità.
E ancora, si applicano le aliquote ridotte anche alle cessioni di porzioni di fabbricati e per quelle di fabbricati non ultimati. Mentre non rientrano in tali agevolazioni: i beni che costituiscono materie prime e semilavorati ; i beni ceduti a fini di commercializzazione.
Agevolazioni Iva per la costruzione di fabbricati – di Elisabetta Paladini
Lascia un commento