Nellâambiente della realizzazione degli edifici si possono considerare due tipologie di interventi; le prestazioni di servizi dipendenti da contratto dâappalto e le cessioni di beni finiti. Agevolazioni Iva per la costruzione di fabbricati.Â
Agevolazioni Iva per la costruzione di fabbricati. Per quanto concerne la prima categoria, è bene evidenziare che lâappalto è definito come âil contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di unâopera o d un servizio verso necessarie con gestione a proprio rischio, il compimento di unâopera o di un servizio verso un corrispettivo in denaroâ. Su questo punto abbiamo delle questioni che presentano alcune criticitĂ :
– lâestendibilitĂ delle aliquote ridotte anche ai contratti di subappalto;:
– lâassimilabilitĂ del contratto dâopera;
-il differente trattamento della fornitura con posa in opera
Per quanto concerne i contratti di subappalto non sussistono particolari problemi. Nel caso di fabbricati âTupiniâ, è stato preciso che lâaliquota ridotta si applica anche âalle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di subappalto attraverso i quali lâimpresa costruttrice affida ad altri soggetti la realizzazione di parte dei lavori relativi alla costruzione dellâedificioâ.
Infatti, secondo quanto stabilito dallâAgenzia, âil regime applicabile ai fini dellâaliquota Iva si determina con riferimento allâappalto principale, estendendosi poi a tutti i subappalti, in quanto essi concorrono alla realizzazione dellâopera che il legislatore ha inteso agevolareâ.
I contratti dâopera invece si concretizzano quando una âpersona si obbliga e compiere unâopera o un servizio, con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione, nei confronti del committente. In questa tipologia di contratti, in genere, non vi sono dubbi sullâassimilazione degli stessi alla famiglia dei contratti dâappalto.
Ritornando sulla questione della cessione dei beni finiti,  possiamo dire che il prodotto finito deve essere fornito per la costruzione del bene, con ciò significando che la fornitura del bene deve trovarsi una diretta correlazione con la costruzione, e quindi siano acquistati da parte di soggetti che poi li impieghino direttamente in unâoperazione agevolata,a prescindere se la costruzione avvenga direttamente o non in base a un contratto dâappalto o subappalto.
Inoltre, relativamente alla destinazione del bene alla realizzazione dellâopera è necessario il rilascio di una dichiarazione da parte dellâacquirente, con conseguenti profili di responsabilitĂ .
E ancora, si applicano le aliquote ridotte anche alle cessioni di porzioni di fabbricati e per quelle di fabbricati non ultimati. Mentre non rientrano in tali agevolazioni: i beni che costituiscono materie prime e semilavorati ; i beni ceduti a fini di commercializzazione.
Agevolazioni Iva per la costruzione di fabbricati – di Elisabetta Paladini
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