Il fabbricato “pertinenza” e le agevolazioni. Per considerare un fabbricato pertinenza di un altro occorrono due elementi. Agevolazioni prima casa: pertinenze agevolabili e aliquota Iva.
Agevolazioni prima casa: pertinenze agevolabili e aliquota Iva. Il fabbricato è di pertinenza in presenza di due elementi: quello oggettivo, in base al quale deve sussistere un rapporto funzionale tra il fabbricato principale e quello accessorio; e quello soggettivo, che consiste nella volontà di destinare durevolmente il fabbricato accessorio a servizio o ornamento di quello principale.
Le pertinenze dell’immobile oggetto dell’acquisto agevolato possono godere dell’agevolazione prima casa, in presenza dei seguenti requisiti:
-devono essere classificate o classificabili catastalmente nelle categorie c/2 (magazzini e locali di deposito), c/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e c/7 (tettoie chiuse o aperte);
-devono essere acquistate anche con atto separato;
-nel limite di una per ciascuna categoria.
La volontà di destinare l’immobile a pertinenza deve essere manifestata per iscritto nell’atto d’acquisto.
Per quanto concerne invece l’acquisto dei terreni circostanti l’abitazione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che un’area autonomamente censita al catasto terreni non può considerarsi pertinenza di un fabbricato urbano.
Si ricorda inoltre che l’area pertinenziale è soggetta a dei limiti, secondo cui sono abitazioni di lusso le case aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta.
In merito all’estensione del beneficio fiscale anche all’acquisto separato di pertinenze di mobili abitativi si segnala che l’agevolazione è estendibile anche alla pertinenza, purchè il bene principale (abitazione) sia stato acquistato con i benefici prima casa.
Inoltre deve ritenersi ammesso il riconoscimento dell’agevolazione prima casa anche all’acquisto della pertinenza di un immobile che non ha fruito in precedenza delle agevolazioni in quanto acquistato da privati, allo stato rustico, pur sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive richieste dalle disposizioni in materia di imposta.
Per quanto concerne il numero di pertinenze agevolabili, si può applicare l’aliquota ridotta del 4% anche a più pertinenze, purchè siano diversamente classificate in catasto. L’eventuale seconda pertinenza (ad esempio un secondo box auto di un immobile acquistato come prima casa) è soggetta all’aliquota del 10%, in quanto pertinenza di un immobile abitativo non di lusso.
Agevolazioni prima casa: pertinenze agevolabili e aliquota Iva – di Elisabetta Paladini
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