Aliquota Imu. Facoltà dei Comuni. In materia di Imu, ai Comuni è data la facoltà di incrementare il beneficio per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, ma in tal caso non possono aumentare l’aliquota ordinaria per le case tenute a disposizione.
Aliquota Imu. Facoltà dei Comuni.
La detrazione imu spetta anche per le case di proprietà delle cooperative edilizie, se adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi assegnati dagli Iacp.
Può beneficiare dell’aliquota ridotta e della detrazione per l’abitazione principale anche la casa coniugale della persona che, dopo la separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta però assegnatario, purché non sia proprietario o titolare di altro diritto reale su una casa destinata ad abitazione situata nello stesso Comune dove si trova la casa coniugale.
I comuni possono poi riconoscere l’aliquota ridotta e la detrazione anche per le case non affittate di cui sono proprietari o usufruttuari anziani o disabili che, dopo un ricovero permanente, acquisiscono la residenza presso l’istituto stesso.
E’ invece venuta meno la possibilità, concessa dalla disciplina dell’Ici, s assimilare all’abitazione principale la casa data in uso gratuito a parenti. Quest’ultima viene dunque trattata come seconda casa e quindi soggetti all’aliquota dello 0,76%, senza la possibilità di usufruire della detrazione fissa.
Aliquota Imu. Facoltà dei Comuni – di Redazione
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