
Nell’ambito dell’edilizia, il soggetto responsabile per la corretta applicazione dell’aliquota Iva sarebbe il cedente/prestatore che effettua le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili. Aliquota Iva 10%: responsabilità per l’applicazione corretta.
Aliquota Iva 10%: responsabilità per l’applicazione corretta. A tal proposito, in caso di aliquota errata, sarà lui a pagarne le conseguenze.
Comunque vi sono due casi in cui potrebbero subentrare delle eccezioni:
1-responsabilità stabilite per legge o per atto amministrativo, in cui rientrano l’applicazione dei benefici “prima casa” e le cessioni di beni finiti, escluse materie prime e semilavorate.
2-responsabilità stabilità per accordi tra le parti.
In tutti i casi in cui si rendono applicabili i benefici prima casa, la legge attribuisce alla dichiarazione del cessionario la podestà si rendere operante l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4%. Se la dichiarazione da parte dell’acquirente dovesse mancare, l’aliquota ridotta non potrà essere applicata.
Quindi il cedente deve applicare l’aliquota del 4% in presenza solo del rilascio, nell’atto di acquisto, o nel preliminare (in cui acquirente dichiara che le condizioni sussisteranno al momento in cui sarà stipulato il rogito definitivo della compravendita) , delle dichiarazioni da parte dell’acquirente che si assume in toto la responsabilità della veridicità delle stesse.
Se invece l’acquirente rende una dichiarazione “mendace”, bisogna valutare due ipotesi: se la mendacità non dipende dalla volontà dall’acquirente, ma da altri eventi legati magari all’acquisizione di un immobile per successione o donazione; o se la mendacità dipende dalla volontà dell’acquirente.
Nel caso di cessione di beni finiti, l’acquirente deve rilasciare al cedente un’attestazione in cui evidenzia la volontà di destinare tali beni finiti alle opere o agli interventi agevolati. La sanzione scatta nel momento in cui il cedente applica l’agevolazione omettendo la richiesta dell’apposita dichiarazione.
Fermo restando, che al di là di questi singoli casi, la responsabilità della corretta applicazione dell’Iva ricade sempre sul soggetto passivo d’imposta, quindi sul cedente-prestatore . Nell’ambito delle disposizioni che regolano il regime sanzionatorio, il soggetto passivo potrebbe comunque venir meno da una probabile sanzione se riuscisse a dimostrare che l’errore è stato determinato da obiettive condizioni di incertezza della norme e che comunque abbia agito in buona fede
E ancora, nelle operazioni soggette al regime del reverse charge, la qualifica di debitore dell’imposta ricade sul committente/subappaltatore/acquirente, ossia colui che deve integrare la fattura ed applicare l’imposta.
In tale contesto, quindi, la responsabilità per la corretta applicazione dell’imposta ricade sul subappaltatore, che in alcuni casi, può esimersi da responsabilità dimostrando che l’applicazione di una determinata aliquota sia dipesa da circostanze attinenti la sfera del committente, il quale ha occultato o non ha fornito le informazioni necessarie affinchè il subappaltatore potesse operare correttamente.
Aliquota Iva 10%: responsabilità per l’applicazione corretta – di Elisabetta Paladini
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