Amministratore di condominio dopo la riforma. Secondo la nuova formulazione dell’art. 1129 c.c. la nomina dell’amministratore di condominio è obbligatoria quando vi siano almeno 9 condomini (non unità immobiliari) e non più cinque.
Amministratore di condominio. Non sono previsti allo stato attuale requisiti particolari per lo svolgimento dell’incarico che tra l’altro dura 1 anno ed è tacitamente riconfermato se non interviene una proposta di revoca.
Requisiti amministratore di condominio.
L’amministratore di condominio deve:
– Avere il godimento dei diritti civili;
– Non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, fede pubblica, patrimonio ecc;
– Aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
– Aver frequentato un corso iniziale di formazione e deve seguire periodicamente dei corsi di aggiornamento (art. 71-bis disposizioni di attuazione del c.c.);
Chi ha esercitato l’attività di amministratore per un anno, nei tre anni precedenti alla nuova legge di riforma del condominio, è permesso svolgere l’attività anche senza avere i requisiti appena accennati.
L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti dall’amministratore durante il suo mandato. I massimali indicati nella suddetta polizza assicurativa non possono essere inferiori all’importo dell’ultimo bilancio consuntivo e vanno adeguati se durante l’anno vengano deliberati lavori straordinari.
Non può svolgere l’attività di amministratore di condominio il dipendente pubblico (L. n.622/96) a meno che l’attività non riguardi unità immobiliari di sua proprietà.
Attribuzioni amministratore di condominio.
Secondo l’art. 1130 c.c. l’amministratore deve:
– Eseguire le delibere dell’assemblea;
– Curare l’osservanza del regolamento condominiale;
– Riscuotere le quote di partecipazione alle spese;
– Curare la tenuta di un’anagrafe condominiale;
– Effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi;
– Presentare il rendiconto annuale;
– Compiere gli atti conservativi dei diritti relativi alle parti comuni;
– Rappresentare il condomi
nio davanti all’autorità giudiziaria in caso di liti;
L’art. 1129 c.c. secondo la sua nuova formulazione ha previsto l’obbligo di chiedere il decreto ingiuntivo per il recupero delle morosità entro 6 mesi dal consuntivo in cui sia indicata la spesa.
L’amministratore ha poi il compito di aprire un conto corrente su cui vanno effettuati tutte le operazioni riguardanti il condominio, tutte le somme ricevute o erogate dall’amministratore.
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