La riforma del condominio è intervenuta anche a riformare l’articolo 1129 c.c., comma 10, che riguarda l’incarico di amministratore di condominio. Amministratore di condominio: rinnovo tacito dell’incarico
Amministratore di condominio: rinnovo tacito dell’incarico. Secondo la nuova formulazione l’incarico di amministratore ha durata annuale e si intende rinnovato per la stessa durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni, delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
La formulazione originaria prevedeva, invece, che “l’amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea. Può essere inoltre revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino….(omissis) se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità”.
La riforma del condominio non fa altro che confermare la durata dell’incarico, che resta stabilito in un anno, ma aggiunge il rinnovo tacito. Quindi, secondo la nuova formulazione l’incarico è di un anno e si rinnova tacitamente a meno che vi sia la volontà contraria dei condomini, espressa mediante una delibera assembleare di diniego di rinnovo dell’incarico.
Dato che il mancato rinnovo dell’incarico dipende dalla volontà dei condomini è necessario che la delibera in questione venga adottata (si ritiene) con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina o revoca, ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore del condominio (sia in prima che in seconda convocazione).
La revoca dell’amministratore può comunque intervenire in ogni tempo, anche nel corso del mandato, dato che essa è istituto differente rispetto al diniego di rinnovazione dell’incarico.
Amministratore di condominio: no alla comunicazione dei propri dati ad ogni rinnovo incarico
Si ritiene poi, che a seguito della riforma, non sia applicabile al rinnovo tacito la disposizione che prevede che “ad ogni rinnovo dell’incarico” l’amministratore debba comunicare i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, la sede legale e la denominazione, nonché il locale in cui si trovano i registri, infine i giorni e le ore in cui ogni interessato può prenderne gratuitamente visione.
La non necessità per l’amministratore di dover comunicare i propri dati al rinnovo tacito del suo incarico è dovuto al fatto che si ritiene sia comunque un obbligo dell’amministratore comunicare, in ogni tempo, senza ritardo a tutti i condomini l’eventuale variazione dei dati e informazioni da lui fornite nel corso del mandato.
Amministratore di condominio: rinnovo tacito dell’incarico – di Redazione
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