
Riforma condominiale, via libera per gli amici a 4 zampe. Grazie alla nuova riforma condominiale non sarà vietato ai migliori amici dell’uomo di stare nelle abitazioni dei rispettivi padroni. Animali in condominio. Cosa dice la riforma.
Animali in condominio. Cosa dice la riforma. L’articolo 1138 del Codice civile prevede infatti che “le norme del regolamento” condominiale non possano vietare il possesso o la detenzione di animali domestici. Inoltre, con il decreto 13 marzo 2013 si dispone che “il gatto, come anche il cane” vada valutato, ai fini di legge, come membro della famiglia e dunque, in virtù di queste ragioni, esso vada “collocato presso il coniuge separato con regolamento di spese analogo a quello del figlio minore“.
Tuttavia, malgrado questa libertà nel poter tenere in casa i propri amici a 4 zampe, bisogna comunque rispettare delle regole: ad esempio, i padroni del cucciolo dovrebbero cercare di mantenere ordine e pulizia nell’intera area di passaggio, di usufruire del guinzaglio in ogni luogo e anche di una museruola, qualora l’animale fosse pericoloso. Anzi, rimanendo in tema di animali aggressivi, i proprietari dovrebbero anche stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per possibili danni causati dal cane a terzi.
E ancora, al fine di non nuocere alla quiete e all’igiene degli altri conviventi del condominio, gli animali non sono tenuti ad essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni in mancanza di idonee cautele o senza supervisione alcuna.
Ma non finisce qui: in caso di rumori molesti o di odori sgradevoli per i quali si presentasse l’esigenza di richiedere la cessazione della turbativa per violazione delle norme sulle immissioni intollerabili ex articolo 844 del Codice civile, il condominio potrebbe anche proporre la domanda di allontanamento dell’animale dall’abitazione in base all’articolo 700 del Codice di procedura civile.
Lascia un commento