Ai fini della detenzione di animali domestici nella singola proprietà esclusiva facente parte dell’edificio condominiale è necessario tenere in considerazione cosa stabilisca a riguardo il regolamento di condominio. Animali in condominio
Animali in condominio. Capita spesso che il possesso di un animale domestico in condominio sia causa di litigi tra i vari condomini dovuti ad esempio al continuo abbaiare del cane, oppure alla sua aggressività che deve essere limitata mediante l’uso di museruola e guinzaglio o ancora alla sporcizia connessa ai loro bisogni negli spazi comuni.
In materia di animali domestici in condominio sono intervenute nel tempo una serie di sentenze che hanno fatto una distinzione importante in base alla natura del regolamento condominiale.
Una sentenza del Tribunale di Piacenza del 2001, n. 354, ha evidenziato come il divieto di tenere animali domestici in condominio è legittimo solo se ciò sia previsto da un regolamento di tipo contrattuale; quest’ultimo infatti è una convenzione che può contenere anche clausole limitative dei diritti soggettivi dei partecipanti che gli stessi hanno sottoscritto e di conseguenza accettato a seguito dell’acquisto dell’appartamento.
La Cassazione, con sentenza n. 7856 del 2008, ha stabilito che la valutazione dell’intollerabilità dell’abbaiare di un cane è basata sui parametri più rigorosi del regolamento condominiale di non provocare rumori che superano la normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c.
La Cassazione penale con sentenza n. 19206 del 2008 ha poi condannato una condòmina per il reato di cui all’art. 674 c.p. (Getto pericoloso di cose) in quanto la stessa nel giardino di sua proprietà custodiva numerosi animali che provocavano molestie insopportabili per i vicini a causa dei cattivi odori provenienti dai loro bisogni.
Recentemente con sentenza del 2011 n. 3705 la Cassazione ha poi stabilito che per vietare gli animali in condominio è necessaria l’unanimità.
Solitamente nel momento in cui si acquista un appartamento in edificio condominiale il rogito richiama il regolamento di condominio e l’acquirente con la sottoscrizione si obbliga a rispettarlo. Per cui l’eventuale divieto a detenere animali contenuta nel regolamento ed accettata con il rogito notarile viene di conseguenza trascritta nei registri immobiliari e vincola ogni condòmino ed i suoi aventi causa, ossia i futuri acquirenti dell’appartamento e gli inquilini.
Però il divieto scatta non tanto per il solo fatto di detenere l’animale in casa quanto nel momento in cui lo stesso provoca una turbativa ai condòmini che si concreta con il verificarsi di problemi igienici, con il pericolo di comportamenti aggressivi dell’animale, con il disturbare la tranquillità dei condomini.
Anche l’assemblea di condominio può deliberare un regolamento di tipo contrattuale che richiede però l’adesione di tutti i condòmini.
Qualora, invece, manchi una norma vincolante interna al condominio, in casi di turbativa connessa al possesso di animali domestici occorre ricorrere all’autorità giudiziaria denunciando la violazione dell’art. 844 c.c. riguardante i rapporti di vicinato, immissioni e rumori molesti.
In queste ipotesi è però necessario che il disturbo rechi un particolare disagio, non bastando a tal fine il semplice fastidio.
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