
Novità nella nuova riforma condominiale per quanto concerne l’installazione di antenne autonome o centralizzate. Antenne condominiali: cosa dice la Riforma del condominio.
Antenne condominiali: cosa dice la Riforma del condominio. Così come recita l’Art. 1122‐bis., le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze devono essere realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.
Nel caso il condomino tenda a installare un’antenna autonoma, se durante i lavori sono previste modifiche alle parti comuni,l’interessato ne dovrà dare comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. Inoltre, stando a quanto previsto dall’Art. 1122-bis, “L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla restazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali”.
Se invece l’antenna non risulterà essere autonoma ma centralizzata, la disciplina risulterà divergere leggermente, soprattutto per quello che riguarda le quote assembleari: per la delibera d’installazione, infatti, basterà il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea (che rappresentino almeno 334 millesimi delle quote di proprietà) anziché un terzo dei condomini.
E ancora, l’art. 1122-ter del codice civile prevede che “le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio volti a consentire la videosorveglianza su di esse” devono essere approvate dall’assemblea con la maggioranza indicata dall’art. 1136 del codice civile.
Lascia un commento