In un condominio l’impianto di ascensore è da considerarsi in comune, salvo diversa disposizione del titolo, quando è stato realizzato al momento della costruzione dell’edificio. Ascensore in condominio dopo la Riforma condominiale
Ascensore in condominio dopo la Riforma condominiale. Si pensi a un edificio con più scale, ciascuna delle quali servita da un proprio ascensore: in questo caso ogni ascensore sarà di proprietà comune ai soli condomini della relativa scala.
Se invece l’edificio è sprovvisto di un ascensore e successivamente si pensa di installarne uno, si dovrà provvedere occupando la cassa scale oppure il cortile, senza arrecare danno al decoro dell’edificio stesso.
L’ascensore di nuova installazione, così realizzato, sarà di proprietà dei soli condomini che parteciperanno alle spese: nel caso in cui, successivamente, altri condomini vogliano usufruire del nuovo impianto dovranno sopportare le relative, proporzionali, spese per l’installazione e per la manutenzione straordinaria effettuate in precedenza.
La legge di riforma del condominio (L.220/2012) ha esteso il criterio di riparto delle spese dettato dall’originario articolo 1124 c.c. per le scale anche alle spese inerenti gli ascensori. L’articolo 1124 c.c., nella nuova formulazione, stabilisce che le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 1120 c.c., la sostituzione integrale dell’impianto dell’ascensore non costituisce un’innovazione, in quanto viene mantenuto un servizio già presente all’interno del condominio. In caso, invece, di installazione ex novo dell’impianto, troverà applicazione l’articolo 1223 c.c., relativo alla ripartizione delle spese per le innovazioni.
Per l’installazione di un impianto di ascensore è sempre necessaria una delibera approvata dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio e ciò sua in prima che in seconda convocazione.
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