
L’articolo 66 disp.att.c.c. afferma che l’amministratore, ove non sia diversamente previsto dal regolamento condominiale, ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi. Assemblea condominiale. Fissazione di più riunioni
Assemblea condominiale. Fissazione di più riunioni. L’amministratore, come detto, può fissare più riunioni consecutive per assicurare lo svolgimento dell’assemblea condominiale in termini brevi e così provvedere alla convocazione delle relative assemblee successive con un unico affisso senza la necessità di ulteriori convocazioni formali che potrebbero provocare ritardi e disguidi.
Questo accade soprattutto quando è prevedibile che l’esame di argomenti particolarmente impegnativi posti all’ordine del giorno dell’assemblea condominiale non possa esaurirsi in una sola riunione.
L’amministratore ha il potere di scegliere come sede per le riunioni assembleari quella più opportuna, ma con il duplice limite che essa sia nei confini della città ove è ubicato l’edificio in modo che tutti i condomini possano raggiungerlo con facilità e che il luogo sia idoneo, fisicamente e moralmente.
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