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Assemblea condominio: le novità della Riforma

20 Maggio 2013 by Redazione 2 commenti

assemblea condominio

Con la riforma condominiale, a partire dal 18 giugno 2013 entreranno in vigore le nuove norme anche sull’assemblea. Assemblea condominio: le novità della Riforma. 

 

Assemblea condominio: le novità della Riforma. Innanzitutto in mancanza di amministratore, possono essere gli stessi condomini a convocare  un’assemblea (ordinaria o straordinaria). La richiesta di convocazione deve però avvenire almeno 5 giorni prima della data e l’avviso di convocazione, consegnato in formato cartaceo, tramite fax o PEC, deve specificare:

assemblea condominio -ordine del giorno;

-luogo della riunione;

-ora della riunione.

Se non vengono rispettate queste procedura l’assemblea è annullabile.

L’assemblea straordinaria può essere convocata dall’amministratore o da almeno 2 condomini (1/6 del valore dell’edificio), che possono convocare direttamente l’assemblea, decorsi inutilmente 10giorni dalla richiesta.

Per facilitare le decisioni, dal prossimo 18 giugno,  si abbasseranno anche i quorum per la validità dell’assemblea e delle sue delibere:

assemblea condominio

• per la costituzione in 1a convocazione: 50% + 1 dei condomini e 2/3 dei millesimi;

• per la costituzione in 2a convocazione (quella effettiva): 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi;

• per le delibere (sempre in 2a convocazione): 50% + 1 dei partecipanti e 1/3 dei millesimi.

I condomini che non possono prendere parte all’assemblea possono essere sostituiti da un rappresentante munito di delega. Ma attenzione perché anche in questo caso, attraverso la riforma, verrà limitato l’abuso della delega: se i condomini sono più di 20, un singolo partecipante all’assemblea non può rappresentare più di 1/5 dei condomini e 1/5 dei millesimi.

Le deliberazioni che necessitano di voti pari alla maggioranza degli intervenuti e la metà del valore dell’immobile sono le seguenti:

assemblea condominio-nomina o revoca dell’amministratore;

-liti attive o passive su funzioni che esorbitano da quelle dell’amministratore;

-ricostruzione dell’edificio, riparazioni straordinarie o inerenti alle parti comuni;

-eliminazione barriere architettoniche;

-adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;

-installazione antenne centralizzate, paraboliche satellitari e impianti via cavo.

Vengono invece approvate con voti che rappresentano la maggioranza degli intervenuti e i 2/3 del valore dell’edificio le deliberazioni seguenti:

-innovazioni e installazione di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva;

-innovazioni e installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Per quanto concerne gli interventi per l’installazione di riscaldamenti più efficienti le decisioni dell’assemblea condominiale sono valide se prese della maggioranza degli intervenuti con voti che rappresentano 1/3 del valore dell’immobile.

Assemblea condominio: le novità della Riforma – di Elisabetta Paladini

 

Archiviato in:Burocrazia casa

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Interazioni del lettore

Trackback

  1. Ripartizione spese condominiali ha detto:
    28 Maggio 2014 alle 19:23

    […] la riunione prevista per la rettifica. Qualora tale ripartizione delle spese sia invece ratificata dall’assemblea condominiale l’unico modo per contestarle consiste nell’impugare la delibera […]

    Rispondi
  2. Condizionatori in condominio ha detto:
    2 Giugno 2014 alle 13:18

    […] e chiesto la relativa autorizzazione all’installazione bisogna informare l’amministratore e l’assemblea condominiale. Occorre comunque sapere che il regolamento di condominio non può impedire al condòmino […]

    Rispondi

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