Assemblea di condominio. La normativa in tema di regolare convocazione e costituzione dellâassemblea è assai complessa, ragion per cui non tutti la conoscono bene.
Assemblea di condominio. Lâassemblea è lâorgano deliberativo del condominio a cui si contrappone lâorgano esecutivo, ossia lâamministratore condominiale.
Lâart. 1136 c.c., sostituito dalla legge 220/12 di riforma del condominio, stabilisce che lâassemblea non può deliberare se non si accerta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Assemblea di condominio: convocazione
Lâassemblea ordinaria viene convocata dallâamministratore almeno una volta allâanno per approvare il rendiconto di spesa dellâanno precedente ed il bilancio preventivo. Lâassemblea straordinaria può essere convocata dallâamministratore e su richiesta di almeno 2 condomini in qualsiasi momento per problemi urgenti.
Se si conosce lâesatta titolaritĂ delle varie unitĂ immobiliari, la convocazione è cosa semplice perchĂŠ vanno invitati tutti i proprietari. In caso di non convivenza dei coniugi comproprietari   a causa di separazione, occorre inviare due distinti avvisi di convocazione. Se il proprietario è solo il nudo proprietario, occorre convocare lâusufruttuario qualora la delibera riguardi argomenti di ordinaria amministrazione.
Lâamministratore, per conoscere tutti i proprietari, deve chiedere ad ogni condomino copia dellâatto di acquisto, lâeventuale esistenza di altri diritti reali sullâimmobile (usufrutto, servitĂš) o di godimento (locazione), i codici fiscali ed i riferimenti catastali delle unitĂ immobiliari.
Assemblea di condominio: costituzione
Lâassemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con lâintervento di tanti condomini che rappresentano i 2/3 del valore dellâimmobile e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le delibere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metĂ del valore dellâedificio.
Se lâassemblea non può deliberare per mancanza del numero legale, lâassemblea delibera in seconda convocazione entro 10 giorni dalla prima convocazione.
In seconda convocazione lâassemblea è regolarmente costituita con lâintervento di tanti condomini che rappresentano almeno 1/3 del valore dellâimmobile e 1/3 dei partecipanti al condominio. La relativa delibera è valida se approvata con la maggioranza degli intervenuti e con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 del valore dellâimmobile.
Le delibere in tema di:
–Â Â Â Â Â Â Â Â Â Nomina e revoca dellâamministratore;
–Â Â Â Â Â Â Â Â Â Liti relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dellâamministratore;
–Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ricostruzione dellâimmobile;
–Â Â Â Â Â Â Â Â Â Riparazioni straordinarie di notevole entitĂ ;
–Â Â Â Â Â Â Â Â Â Delibere di cui allâart. 1117 quater, 1120 secondo comma(innovazioni), 1122 ter, 1135 terzo comma;
devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metĂ del valore dellâedificio.
Le delibere di cui allâart. 1120 primo comma, 1122 bis terzo comma devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno  i 2/3  del valore dellâedificio.
Lâassemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Delle riunioni dellâassemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dallâamministratore.
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