• Passa al contenuto principale
  • Skip to secondary menu
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina
  • Home
  • Magazine
  • Contattaci
TutorCasa

TutorCasa

Costruzione Ristrutturazione Casa

  • Home
  • News
  • Modulistica
  • Blog
  • Blog Legale

Assemblea di condominio

22 Marzo 2013 by Redazione 2 commenti

assemblea condominio

Assemblea di condominio. La normativa in tema di regolare convocazione e costituzione dell’assemblea è assai complessa, ragion per cui non tutti la conoscono bene.

Assemblea di condominio. L’assemblea è l’organo deliberativo del condominio a cui si contrappone l’organo esecutivo, ossia l’amministratore condominiale.

L’art. 1136 c.c., sostituito dalla legge 220/12 di riforma del condominio, stabilisce che l’assemblea non può deliberare se non si accerta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.

Assemblea di condominio: convocazione

L’assemblea ordinaria viene convocata dall’amministratore almeno una volta all’anno per approvare il rendiconto di spesa dell’anno precedente ed il bilancio preventivo. L’assemblea straordinaria può essere convocata dall’amministratore e su richiesta di almeno 2 condomini in qualsiasi momento per problemi urgenti.

assemblea condominioSe si conosce l’esatta titolarità delle varie unità immobiliari, la convocazione è cosa semplice perché vanno invitati tutti i proprietari. In caso di non convivenza dei coniugi comproprietari   a causa di separazione, occorre inviare due distinti avvisi di convocazione. Se il proprietario è solo il nudo proprietario, occorre convocare l’usufruttuario qualora la delibera riguardi argomenti di ordinaria amministrazione.

L’amministratore, per conoscere tutti i proprietari, deve chiedere ad ogni condomino copia dell’atto di acquisto, l’eventuale esistenza di altri diritti reali sull’immobile (usufrutto, servitù) o di godimento (locazione), i codici fiscali ed i riferimenti catastali delle unità immobiliari.

Assemblea di condominio: costituzione

L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l’intervento di tanti condomini che rappresentano i 2/3 del valore dell’immobile e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le delibere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.

Se l’assemblea non può deliberare per mancanza del numero legale, l’assemblea delibera in seconda convocazione entro 10 giorni dalla prima convocazione.

In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentano almeno 1/3 del valore dell’immobile e 1/3 dei partecipanti al condominio. La relativa delibera è valida se approvata con la maggioranza degli intervenuti e con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell’immobile.

assemblea condominioLe delibere in tema di:

–          Nomina e revoca dell’amministratore;

–          Liti relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore;

–          Ricostruzione dell’immobile;

–          Riparazioni straordinarie di notevole entità;

–          Delibere di cui all’art. 1117 quater, 1120 secondo comma(innovazioni), 1122 ter, 1135 terzo comma;

devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.

Le delibere di cui all’art. 1120 primo comma, 1122 bis terzo comma devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno  i 2/3  del valore dell’edificio.

L’assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore.

 

Assemblea di condominio – di Redazione

Archiviato in:Burocrazia casa

You May Also Like

smaltire eternit
Come smaltire l’eternit grazie al supporto di un’azienda certificata
DETRAZIONI FISCALI CASA 2018
Detrazioni per la casa: le novità dalla Legge di Bilancio 2018
amministratore di condominio
Amministratori di condominio e ristrutturazione appartamento

Info Redazione

Segui la redazione di Tutorcasa e rimani informato su tutte le novità riguardanti il mondo della casa e degli immobili in generale. Non perdere l'opportunità di risparmio che si possono prospettare. Segui Tutorcasa fu Facebook oppure su Twitter, oppure su Google+.

Interazioni del lettore

Trackback

  1. Amministratore di condominio: nomina, durata, revoca amministratore ha detto:
    28 Maggio 2014 alle 19:03

    […] Vedi anche L’assemblea di condominio […]

    Rispondi
  2. Assemblea condominio: le novità della Riforma ha detto:
    28 Maggio 2014 alle 19:22

    […] in mancanza di amministratore, possono essere gli stessi condomini a convocare  un’assemblea (ordinaria o straordinaria). La richiesta di convocazione deve però avvenire almeno 5 giorni prima […]

    Rispondi

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Barra laterale primaria

Seguici sui Social

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Altro da consultare

interventi in casa

Interventi in casa fai da te? Quando sono consigliabili e quando no

18 Febbraio 2023 By Redazione

caldaia ideale

Scelta intelligente: come trovare la caldaia ideale per le proprie esigenze

17 Gennaio 2023 By Redazione

voltura contatore

Voltura bollette: come capire se è andata a buon fine

15 Dicembre 2022 By Redazione

cucina open space

Come arredare la cucina in un open space

23 Novembre 2022 By Redazione

uomo pc

Giocare ai casinò online da casa sfruttando i codici bonus casinò

11 Novembre 2022 By Redazione

Footer

Magazine

TutorCasa è un magazine sul mondo della casa. Dalla costruzione alla ristrutturazione casa, TutorCasa offre idee e consigli utili, le ultime news del settore e sezioni dedicate a normative, incentivi e agevolazioni.

Recenti

  • Come smaltire l’eternit grazie al supporto di un’azienda certificata
  • Interventi in casa fai da te? Quando sono consigliabili e quando no
  • Scelta intelligente: come trovare la caldaia ideale per le proprie esigenze

Cerca

Creato da Palcom