
Inizialmente, al supercondominio si applicavano le stesse regole del condominio. Assemblea di supercondominio. Riforma condominio 2013
Assemblea di supercondominio. Riforma condominio 2013. In sostanza tutti i condomini di tutti i fabbricati facenti parte del supercondominio dovevano essere convocati in assemblea. Inoltre si applicavano gli stessi quorum, malgrado le grandi difficoltà di raggiungerli, visto che gli stessi avevano a riferimento i millesimi dell’intero supercondominio.
La recente riforma ha invece modificato il tutto: da un lato ha esteso la disciplina del condominio a fattispecie diverse quali il condominio orizzontale, la multiproprietà e anche al supercondominio; dall’altro ha mutato il quadro normativo di riferimento al fine di rendere più agevole l’adozione delle delibere assembleari.
Di conseguenza è stata introdotta una nuova disciplina all’articolo 67 disp.att.c.c. il quale prevede che la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii sia affidata a un organo ristretto, l’assemblea del supercondominio, alla quale partecipano non tutti i condomini, ma solo i rappresentati dei singoli condominii.
In mancanza di rappresentanti, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentati dei condominii. A sua volta, l’amministratore riferirà in assemblea.
L’articolo 67, sesto comma, disp.att.c.c., prevede che in caso in cui un’unità immobiliare sia gravata da usufrutto, l’usufruttario avrà il diritto di essere invitato a partecipare all’assemblea quando all’ordine del giorno vi sono questioni attinenti all’ordinaria amministrazione e al godimento delle cose e dei servizi comuni.
Del resto, si ricorda che il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi casi in cui l’usufruttario intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice.
I rappresentanti del singolo condominio all’interno del super condoninio possono essere gli amministratori dei singoli stabili?
I vari condomini di ogni singolo caseggiato all’interno del super condominio possono eleggere come rappresentante il loro amministratore?