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Assemblea ordinaria e straordinaria. Riforma condominio 2013

4 Luglio 2013 by Redazione Lascia un commento

assemblea ordinaria e straordinaria

In un condominio ci sono due tipi di assemblea: quella ordinaria e quella straordinaria. Assemblea ordinaria e straordinaria. Riforma condominio 2013

 

Assemblea ordinaria e straordinaria. Riforma condominio 2013. La prima (ordinaria) si riunisce obbligatoriamente ogni anno. Essa provvede:

assemblea ordinaria e straordinaria-alla conferma dell’amministratore e alla sua eventuale retribuzione;

-all’approvazione del preventivo delle spese correnti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;

– all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;

-alle opere di manutenzione straordinarie e alle innovazioni costituendo, obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.

Proprio la recente riforma del condominio ha introdotto l’obbligo per l’assemblea di costituire un fondo speciale. Tale fondo  potrà essere utilizzato soltanto per gli specifici interventi di manutenzione straordinaria deliberati dall’assemblea. In questo caso si richiederà un diverso e più elevato quorum: il consenso della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.

Le  ragioni della obbligatorietà della costituzione del fondo speciale sono:

-imporre al consesso assembleare una contabilità separata per la realizzazione di opere straordinarie e per il riparto delle relative spese tra i condomini;

-far dotare in tempo il condominio della necessaria provvista di denaro per affrontare spese che generalmente si palesano assai rilevanti;

-rafforzare la garanzia di coloro che sono chiamati a realizzare le opere deliberate, mediante la predisposizione e l’individuazione di un’apposita provvista vincolata alla tacitazione delle loro pretese creditorie.

E ancora, la legge di riforma ha aggiunto un ultimo comma all’articolo 1135 c.c. che prevede che l’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti , programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati.

Tutto ciò induce a ritenere che la convocazione dell’assemblea ordinaria annuale è obbligatoria, mentre quella straordinaria è per converso meramente eventuale. Quest’ultima  può essere convocata dall’amministratore o da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio e che ne facciano richiesta. Se l’amministratore non provvede entro 10 giorni a soddisfare la richiesta, gli stessi condomini possono procede con la convocazione dell’assemblea.

Come già accennato, l’assemblea straordinaria può essere convocata anche dallo stesso amministratore. Egli, infatti, è costretto a farlo nel caso in cui gli vengano notificati atti di citazione che esorbitano dalle sue attribuzioni per ottenere una decisione al riguardo o la ratifica del mandato già conferito.

Assemblea ordinaria e straordinaria. Riforma condominio 2013 – di Elisabetta Paladini

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: assemblea condominio, condominio

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