Agibilità. Assenza del certificato di agibilità. L’art. 1453 del codice civile considera l’assenza del certificato di agibilità una fattispecie di inadempimento del venditore che può determinare la risoluzione del contratto.
La Cassazione con la sentenza N. 1701 del 23 gennaio 2009 ha stabilito che in assenza del certificato di agibilità, sostanzialmente, il venditore cede un bene diverso da quello negoziato e mette l’acquirente in condizione legittima a chiedere sia la risoluzione del contratto, sia quella di risarcimento del danno.
Il certificato di agibilità, quindi è considerato un requisito indispensabile, oggettivo ed essenziale per la realizzazione della funzione economico-sociale dell’oggetto del contratto (Cass. 16 giugno 2008 n. 16216), anche se il mancato rilascio, a volte, dipende da inattività del Comune.
Altre interpretazioni invece, considerano la mancanza del certificato di agibilità, come un difetto delle qualità promesse e quindi causa di deprezzamento dell’immobile, nel caso in cui il compratore agisca per il risarcimento del danno, per le spese necessarie per l’adempimento delle procedure necessarie per ottenere il certificato.
Tutto questo per evitare una causa per risoluzione del contratto.
Il compratore ha anche la possibilità di accettare di mantenere in vita il contratto e di richiedere invece il risarcimento o una indennità, per il fatto che all’immobile manca uno dei requisiti essenziali.
Agibilità. Assenza del certificato di agibilità – di Redazione
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