Durante l’assemblea condominiale a tutti i partecipanti viene dato il diritto di esprimere la proprio volontà attraverso il voto, l’assenso, il dissenso e l’astensione, ma anche attraverso la partecipazione diretta all’interno della discussione. Astenuti e contrari in assemblea. Riforma condominio 2013
Astenuti e contrari in assemblea. Riforma condominio 2013. L’articolo 1137 c.c., a seguito della riforma (L.220/( 2012) contempla espressamente la possibilità di impugnativa oltre che per i dissenzienti e gli assenti anche per gli astenuti, ponendo così fine a qualche contrasto che pure in passato vi era stato principalmente sul riconoscimento del diritto di impugnare gli astenuti.
Per quanto concerne le deliberazioni nulla, in quanto tali, sono impugnabili in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse. Questo vale per le deliberazioni con oggetto impossibile, illecito e indeterminato. Sono inoltre inefficaci, e come tali attaccabili, in ogni tempo dai soli condomini che ne risentono pregiudizio e non vi hanno aderito, le deliberazioni che violano o ledono i diritti di alcuni o anche di un solo condomino sulle cose o sui servizi comuni o ne rendono difficili l’esercizio o lo disturbino sensibilmente.
L’articolo 1137 c.c., che riconosce al singolo condomino il diritto di impugnare le deliberazioni dell’assemblea solo se dissenziente, astenuto o assente, si riferisce alle azioni di annullamento e non a quelle di nullità che ai sensi dell’articolo 1421 c.c. possono essere proposte da chiunque vi abbia interesse e anche dal condomino che abbia partecipano con il voto favorevole alla formazione della delibera impugnata.
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