La qualificazione dell’intervento edilizio in una specifica categoria determina l’assoggettamento alla procedura autorizzativa prevista dalla legge. Attività edilizia: SCIA-DIA-PAS.
Attività edilizia: SCIA-DIA-PAS. L’assoggettamento di un intervento ad una procedura autorizzativa va dalla possibilità di realizzare le opere senza alcun titolo abilitativo edilizio, anche senza alcuna comunicazione di inizio lavori o con comunicazione presentiva di inizio lavori, all’obbligo di presentare la segnalazione certificata di inizio attività, attraverso magari la Scia.
La SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, riguarda tutti gli interventi non soggetti alle precedenti procedure edilizie: Comunicazione di inizio lavori, Attività di edilizia libera e Permesso di Costruire. Vale per i lavori di restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria di parti strutturali e cambi di destinazione d’uso. La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, dalle attestazioni di tecnici abilitati e da autocertificazioni.
Inoltre abbiamo la DIA , Denuncia di Inizio Attività, si applica agli interventi edilizi indicati dai commi 1 e 2 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. 380/2001). Sono realizzabili mediante DIA gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 10 e art. 6 del testo unico e le varianti ai Permessi di Costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano le destinazioni d’uso e la categoria edilizia, non alterano la volumetria dell’edificio e non violano le prescrizioni contenute nel Permesso di Costruire. La DIA va presentata almeno 30 giorni prima dall’inizio dei lavori con una dettagliata relazione a firma di un progettista .
C’è da dire anche che la SCIA sostituisce la DIA, qualora non siano presenti vincoli di natura ambientale, paesaggistica o culturali. Le attività soggette a SCIA possono essere iniziate a partire dalla data della sua presentazione all’amministrazione competente.
Ma non solo, le Regioni potrebbero consentire il ricorso all’iter semplificato fino a 1MW. È, dunque, possibile ricorrere alla Pas che è ammessa per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. In particolare per:
1) impianti solari fotovoltaici
2) impianti solari fotovoltaici
3) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas
4) impianti da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas
5) impianti eolici non ricadenti fra quelli considerati attività di edilizia libera
6) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi;
7) impianti idroelettrici non ricadenti fra quelli considerati attività edilizia libera
È, dunque, evidente che lo strumento della Pas rappresenta un modello di semplificazione procedimentale applicabile a impianti di minore impatto sul territorio ma comunque con caratteristiche industriali che li differenziano dagli impianti per i quali basta la semplice comunicazione. La Pas sostituisce la procedura della denuncia di inizio attività (oggi Scia) che lo stesso Dlgs.
Lascia un commento