Liberalizzazione edilizia, ecco le novità dopo il DL 40/2010
Attività edilizia libera: le novità del DL 40/2010. Rientrano nell’attività edilizia libera quegli interventi per i quali è previsto unicamente l’obbligo di darne comunicazione allo Sportello Unico per l’edilizia, non è necessitando gli stessi né di permesso di costruire né di denuncia di inizio attività. Tali interventi sono specificati dal Testo Unico per l’edilizia. Dell’attività edilizia libera ne abbiamo parlato nel relativo articolo al quale rimandiamo.
In tale sede ci interessa invece analizzare le innovazioni introdotte dal D.L. n.40 del 2010, convertito in legge n. 73 del 2010.
Il nuovo testo prevede un ampliamento degli interventi che rientrano nell’attività edilizia libera e che, dunque, possono essere intrapresi senza alcun titolo abilitativi piuttosto che tramite la D.I.A.
In particolare i nuovi interventi riguardano le opere di manutenzione straordinaria, opere che servono per soddisfare esigenze temporanee, opere di finitura e pavimentazione di spazi esterni, pannelli fotovoltaici, solari e termici senza serbatoio di accumulo esterno, elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici, nonché aree ludiche senza fini di lucro.
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noltre, è stato previsto che le Regioni a statuto ordinario possono prevedere anche ulteriori interventi edilizi, oltre a quelli previsti, per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo.
Per tutti gli interventi previsti è stato comunque reintrodotto l’obbligo di presentazione al Comune di una relazione tecnica, la cui inosservanza comporta l’irrogazione di sanzioni di lieve entità. Le Regioni a statuto ordinario possono anche prevedere ulteriori contenuti per la medesima relazione tecnica.
Il nuovo testo introduce, poi, una distinzione dell’attività edilizia libera in due categorie che si differenziano a seconda che sia necessaria o meno la comunicazione dell’inizio dei lavori all’amministrazione comunale.
Inoltre, solo per i lavori di manutenzione
straordinaria che prevedano l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne è previsto che la relativa comunicazione al comune debba contenere anche i dati identificativi dell’impresa o ditta a cui vengono affidati i lavori.
Sempre per questo tipo di lavori il nuovo testo prevede la presentazione al comune di una relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, in cui il tecnico dichiari che i lavori posti in essere sono conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti e che per tali tipi di interventi la normativa statale e regionale non preveda la necessità di alcun titolo abilitativo. Nella stessa relazione il tecnico deve, altresì, dichiarare di non avere rapporti né con l’impresa né con il committente i lavori.
La normativa in vigore prima che venisse emanato il D.L. in oggetto non prevedeva la obbligatorietà della dichiarazione del tecnico di non avere rapporti con l’impresa e con il committente.
Altra nuova disposizione dispone che per tutti i tipi di interventi l’interessato debba presentare gli atti di aggiornamento catastale nel termine di 30 giorni dal momento della variazione.
In caso di omessa comunicazione dell’inizio dei lavori e omessa presentazione della relazione tecnica è comminata una sanzione pecuniaria pari ad euro 258 che può essere ridotta qualora in corso di lavori intervenga la spontanea comunicazione tardiva da parte dell’interessato.
Anche per ciò che concerne il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) è prevista una procedura semplificata che prevede il rilascio del relativo certificato mediante esame a vista.
Dunque, la necessità per una serie di interventi di libera attività edilizia di una semplice comunicazione preventiva porta alla nascita di un nuovo modello procedimentale a metà strada tra gli interventi che richiedono un titolo abilitativo e le attività libere di cui al comma 1 della nuova normativa e che non prevedono nemmeno la necessità della comunicazione di inizio lavori.
[…] per l’attività edilizia libera, non soggetta a titoli abilitativi, non sono previste sanzioni qualora l’attività rispetti […]