
Attività edilizia libera. Disciplina
Le novità dell’attività edilizia libera
Attività edilizia libera. Si tratta di una serie di interventi la cui realizzazione non necessita né di permesso di costruire né di denuncia di inizio attività. Però, i regolamenti locali dispongono che prima dell’inizio dei lavori il privato ne deve dare comunicazione allo Sportello Unico per l’Edilizia.
Ciò per permettere alla pubblica amministrazione di controllare se le opere vengono effettuate nel rispetto delle altre normative del settore e di intervenire, in caso contrario, con provvedimenti inibitori o sanzionatori.
Attività edilizia libera: per quali interventi
Il Testo Unico raggruppa in tale categoria i seguenti interventi:
– opere di manutenzione ordinaria , consistenti in riparazioni, sostituzioni, rinnovazioni delle finiture degli immobili e opere occorrenti per mantenere funzionali gli impianti tecnologici (art.31, co.1, lettera a.); in pratica esse ricomprendono tutte quelle piccole opere volte a mantenere l’abitazione in uno stato di normalità, ossia riparazioni al campanello, all’antenna, all’impianto di riscaldamento, all’ascensore ecc.;
– opere volte a eliminare le barriere architettoniche per i diversamente abili, a patto che non modifichino la sagoma dell’immobile e non consistano in rampe o ascensori esterni;
– opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, eseguite però in aree esterne al centro edificato o che abbiano carattere geognostico; anche tali attività non richiedono il permesso o la D.I.A. in quanto sono indispensabili e volti a studiare le caratteristiche del suolo su cui si andrà a costruire, contribuendo così ad una corretta progettazione delle opere.
Disponibile fac simile della comunicazione
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