
Con il contratto di compravendita un soggetto trasferisce la proprietà di un bene o di un altro diritto reale verso il corrispettivo di un prezzo. Contratto di compravendita: per scrittura privata o per atto pubblico.
Contratto di compravendita: per scrittura privata o per atto pubblico. Il codice civile all’art. 1350 stabilisce che “i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili devono essere fatti, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata”.
Una volta sottoscritto il contratto di vendita questo deve essere trascritto; in particolare l’art. 2659 c.c. prescrive ai fini della trascrizione di un atto di compravendita la redazione dell’atto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Ne deriva che un atto di compravendita può essere di due tipi:
– Atto pubblico: è un documento redatto dal notaio o altro pubblico ufficiale che dichiara che in sua presenza si è verificata la vendita del bene immobile; i fatti attestati dal notaio fanno piena prova legale fino a querela di falso.
– Scrittura privata autenticata: si tratta di un documento redatto da un privato, ma sottoscritto alla presenza di un pubblico ufficiale che, previo accertamento, attesta l’identità della persona che sottoscrive; ormai nella prassi è lo stesso notaio che predispone la scrittura privata per cui secondo molti autori i due istituti sarebbero interscambiabili.
La differenza rispetto all’atto pubblico sta nel fatto che la scrittura privata autenticata fa piena prova della data e delle sottoscrizioni.
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