Il decreto sviluppo 2011 ha stabilito la trascrivibilità nei registri immobiliari dei contratti che trasferiscono la volumetria o cubatura. Libera vendita della cubatura
Libera vendita della cubatura con il decreto sviluppo 2011. Per cui se si è proprietari di un terreno avente ad esempio 800 metri cubi edificabili, è possibile venderli o donarli tutti o solo in parte ad un altro soggetto che in tal modo avrà la possibilità di sfruttarli sul proprio fondo.
Di conseguenza nel momento in cui un terzo andrà ad acquistare il primo terreno,il cui proprietario ha venduto la volumetria o parte di essa, viene informato attraverso i registri immobiliari che tale fondo non ha capacità edificatoria o ne ha solo una residua.
In tal modo ogni lotto di terreno ha un indice volumetrico che può essere ceduto; la cedibiltià conviene in particolare ai proprietari di terreni che non siano edificabili perchè ad esempio assoggettati a verde pubblico.
Una volta poi acquisita una cubatura non occorre da subito legarla ad un fondo specifico, potendo il proprietario attendere fino alla individuazione del lotto su cui sfruttare concretamente la cubatura. In realtà chi acquista la cubatura potrà utilizzarla però solo a condizione che gli strumenti urbanistici comunali lo consentano.
Prima del Decreto legge sviluppo n. 70 del 2011 non era possibile vendere in tal modo i diritti edificatori, ma si ricorreva ad un escamotage, ossia si costituiva una servitù a carico del fondo servente, inedificabile, a vantaggio di un fondo dominante confinante che conseguiva la cubatura che il fondo servente non poteva usare. A questo punto si iscriveva la servitù nei registri immobiliari ed il gioco era fatto.
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