Attribuzioni assemblea condominiale.
L’assemblea condominiale è l’organismo deliberativo del condominio cui competono le principali decisioni in ordine alla gestione delle parti comuni, ma è anche un organismo di indirizzo e di controllo.
Attribuzioni assemblea condominiale
L’articolo 1135 del codice civile elenca, a titolo esemplificativo, le attribuzioni generali dell’assemblea condominiale.
Ai sensi dell’articolo succitato, l’assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell’amministratore e dell’eventuale sua retribuzione;
2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale.
Inoltre, l’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, a meno che non rivestano carattere urgente, ma in tal caso deve riferirne nella prima assemblea condominiale.
Le deliberazioni dell’assemblea condominiale devono essere finalizzati a scopi del condominio, altrimenti se sono finalizzate a scopi estranei, le delibere sono nulle e possono essere impugnate dai condomini ai sensi dell’articolo 1137 c.c.
L’assemblea non può adottare deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio.
Inoltre, per la decisione su atti di alienazione o per la costituzione di diritti reali su fondo comune e per le locazioni di durata superiore a 9 anni, è necessario il consenso di tutti i partecipanti all’assemblea condominiale, non essendo sufficiente la sola maggioranza.
Attribuzioni assemblea condominiale – di Redazione
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