In alcuni casi può accadere che l’amministratore, nonostante la richiesta di convocazione dell’assemblea da parte di due condomini, non provveda alla convocazione. Avviso convocazione assemblea. Richiesta e contenuto
Avviso convocazione assemblea. Richiesta e contenuto. In tal caso, come stabilisce l’articolo 66 disp.att.c.c. trascorsi i 10 giorni, i due condomini che inizialmente avevano presentato la richiesta possono procedere con la convocazione.
Ma non solo, tale convocazione può essere fatta anche da un solo condomino, ma soltanto quando l’amministratore manca del tutto.
La convocazione può essere inviata sia tramite comunicato a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano.
Nell’avviso deve essere riportato la data di prima e seconda convocazione, il luogo e l’ora della riunione. Inoltre deve essere riportato l’ordine del giorno.
Per quanto concerne il luogo dell’assemblea sussistono dei limiti: essa deve svolgersi entro i confini della città e in un luogo facilmente raggiungibile da tutti condomini. L’edificio scelto per la riunione deve essere idoneo e atto a consentire il normale svolgimento della riunione.
Il giudice, comunque, potrebbe anche imporre di far svolgere le assemblee in un luogo diverso da quello prescelto dall’amministratore, qualora possa pregiudicare i diritti dei condomini.
Lascia un commento