Barriere architettoniche condominio. La riforma del condominio (L. 220/2012) che entrerà in vigore il 18 giugno prossimo prevede un aumento della maggioranza per deliberare sulle innovazioni volte ad eliminare le barriere architettoniche nei condomini.
Barriere architettoniche condominio dopo la riforma
Il testo originario prevedeva che tali delibere si potessero adottare con un numero di voti che rappresenti 1/3 dei partecipanti al condominio ed 1/3 del valore dell’edificio.
La nuova formulazione stabilisce invece che le innovazioni volte ad eliminare le barriere architettoniche in condominio richiedono un numero di voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.
E’ chiaro che la previsione di una maggioranza più elevata rende più difficile e gravoso eliminare le barriere architettoniche e richiede un intervento immediato poiché coinvolge interessi delicati ed importanti.
Barriere architettoniche condominio: sentenze Cassazione
Anche la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 18334 del 2012 ha affermato che i rapporti fra i condomini debbono essere informati al principio di solidarietà condominiale ; il condominio implica la coesistenza di tanti interessi e proprio per tale motivo il principio di solidarietà condominiale deve trovare applicazione a maggior ragione per la tutela dei diritti fondamentali delle persone diversamente abili.
Con altra sentenza, sempre recente, (n. 2156/2012) la Suprema Corte è intervenuta in tema di realizzazione di un ascensore nella tromba delle scale di un condominio; orbene, nella valutazione comparativa dei vari interessi in gioco, gli ermellini hanno ritenuto che fossero prevalenti quelli delle persone disabili, in conformità ai principi costituzionali della tutela della salute e della funzione sociale della proprietà.
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