L’articolo 1117 c.c. prevede fra i beni comuni anche la fondazione e i muri maestri. Fondazioni e muri maestri del condominio
Fondazioni e muri maestri del condominio. Per fondazione si intende quella parte di struttura infissa al suolo, non solo per la sua parte a sviluppo verticale, ma anche per quella a sviluppo orizzontale. Le nuove tecniche di costruzione prevedono come fondazione anche un vero e proprio piano in senso orizzontale.
Per quanto concerne il loro naturale prolungamento, ossia i muri maestri, e si possono identificarsi con il muro perimetrale.
I muri maestri sono quei muri perimetrali con funzione di sostegno per l’edificio. Nel caso di costruzione in cemento armato, l’espressione muro maestro, non va riferita solamente all’intelaiatura di pilastri e di architravi che costituisce l’ossatura dell’edificio, ma anche ai pannelli in muratura di mattoni o di altro materiale che riempiono all’esterno i vani e compongono insieme il primo edificio, che senza di essi sarebbe un vuoto scheletro privo di funzionalità pratica (cft. Cass. civ., sent. n.1186/1971).
Del resto, per quanto concerne il condominio, è senz’altro “maestro” il muro che circonda l’edificio, includendo in questa dizione non solo la struttura portante, ma anche i pannelli perimetrali che ne riempiono i vani.
Le parenti, invece, poste all’interno degli appartamenti saranno di proprietà dei singoli proprietari se non hanno una funzione portante, ma solo divisoria.
Pertanto, essendo il muro perimetrale un bene comune, ciascun condomino può servirsene per le proprie utilità: per l’apposizione di un’insegna, per il passaggio della canna fumaria, ecc.
Il tutto è possibile a condizione che: non venga limitato il diritto all’uso del muro degli altri condomini; non ne venga alterata la normale destinazione; tali modificazioni non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio.
Inoltre le spese relative al muro comune vanno ripartite ai sensi dell’articolo 112 c.c. in misura proporzionale al valore della proprietà.
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