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Beni comuni: divieto di alterare la destinazione

30 Novembre 2012 by Redazione Lascia un commento

condominio

Beni comuni: divieto di alterare la destinazione. 

I partecipanti al condominio, nell’esercizio del godimento dei beni comuni, non possono alterare la loro destinazione (articolo 1102 c.c.).

Beni comuni: divieto di alterare la destinazione

Il divieto di alterare la destinazione dei beni comuni ricorre quando il condomino modifica la cosa comune in modo da rendere impossibile o comunque da pregiudicare in maniera apprezzabile  la sua funzione originaria.

L’articolo 1102 del c.c. disciplina appunto il caso in cui la modifica dei beni comuni non risponde allo scopo di un uso dei beni più intenso e proficuo. Invece, le innovazioni che richiedono una apposita delibera dell’assemblea condominiale sono disciplinate dall’articolo 1120 del codice civile.

Che differenza sussiste allora tra modifica e innovazione? La distinzione si ricollega all’entità ed alla qualità dell’incidenza della nuova opera sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune; ossia, per innovazione s’intende non ogni tipo di mutamento, ma solo il mutamento materiale che ne altera l’entità sostanziale o ne muta la destinazione originaria.

Al contrario, non sono innovazioni ma semplici modifiche, quelle che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento dei beni comuni del condominio, lasciandone immutate la consistenza e la destinazione in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini.

Si veda anche: COS’E’ IL CONDOMINIO?

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: beni comuni, condominio, innovazioni

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