L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 13/E del 9 maggio scorso per fornire un ulteriore chiarimento circa le spese sostenute per la ristrutturazione edilizia e la loro detrazione. Bonifico per detrazione 36-50%: possibile scegliere i pagamenti più favorevoli.
Bonifico per detrazione 36-50%: possibile scegliere i pagamenti più favorevoli. In pratica, l’Agenzia ha affermato che colui che ha effettuato spese per la ristrutturazione può scegliere quali bonifici del 2012 portare in detrazione. Dato che per i pagamenti effettuati prima del 26 giugno 2012 la detrazione è del 36% e per quelli eseguiti dopo sale al 50%, il contribuente ha la facoltà di selezionare solo i pagamenti fatti dopo tale data in modo da detrarre il 50% sulle spese (non il 36%) per un importo massimo di 96mila euro (non 48mila euro come è invece previsto per le spese eseguite prima del 26 giugno 2012).
La dichiarazione di esecuzione dei lavori detraibili al 36-50% ed aventi un importo superiore a 51.645,68 euro non è più essenziale, inoltre in caso di locazione e decesso del conduttore, le rate restanti della detrazione 36-50% vengono trasferite dal conduttore deceduto all’erede che subentra nella titolarità del contratto di locazione e che mantiene la detenzione dell’immobile.
Per ciò che concerne i lavori sostenuti per la riqualificazione energetica dell’immobile e per i quali è possibile detrarre il 55%, se sono stati ultimati alla fine del 2012 e le spese pagate sia nel 2012 che nel 2013, la scheda informativa all’Enea va inviata entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori, descrivendo tutte le spese sostenute fino al momento dell’invio; le spese sostenute dopo l’invio devono essere comunicate mediante integrazione alla scheda da farsi non oltre il termine di presentazione della dichiarazione nella quale la spesa può essere detratta.
Per quanto riguarda poi la scadenza del 30 giugno 2013 per l’agevolazione al 55% (riqualificazione energetica casa) , tale data rileva solo ai fini del pagamento della spesa, per cui entro tale data devono essere effettuati i bonifici ma non è necessario che siano terminati i lavori.
Altro chiarimento concerne gli interessi del mutuo cointestato per costruire la casa intestata ad entrambi i coniugi: in tal caso anche il coniuge non intestatario delle fatture può detrarre il 50% degli interessi passivi del mutuo però a condizione che attesti sulle fatture che le spese di costruzione sono state sostenute al 50% da ciascun coniuge.
Renato dice
ho erroneamente pagato l’impianto fotovoltaico del 2012 con assegno bancario per cui vedo decadere la possibilità della detrazione fiscale.
C’è modo di rimediare ? Magari rifacendo un bonifico nel 2013 (ora) corretto?
Grazie
Renato Zorzini