Con il Dl n.63 del 2013 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie, prevedendo nel contempo la possibilità, per chi ha sostenuto spese di ristrutturazione, di usufruire anche dell’agevolazione per l’acquisto di mobili. Bonus mobili 2013. Guida dell’Agenzia delle Entrate
Bonus mobili 2013. Guida dell’Agenzia delle Entrate. Condizione necessaria per poter fruire della detrazione sulle spese per l’acquisto di mobili è che gli arredi siano destinati all’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione.
Inoltre, per il bonus mobili l’ammontare massimo della detrazione è di 10mila euro, ripartibile in 10 quote annuali.
A seguito di tale novità introdotta dal DL succitato, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la sua Guida alla detrazione del 50%, “Ristrutturazioni Edilizie: Le agevolazioni fiscali” raggiungibile online, integrandovi anche il bonus mobili.
La Guida dell’Agenzia in ogni caso non contiene nulla di nuovo rispetto a ciò che già si sapeva. Quindi, oltre al fatto che la detrazione del 50% è stata prorogata fino a fine dicembre 2013, si ribadisce che dopo tale data, ossia dal 1° gennaio 2014 si tornerà alla detrazione del 36% per lavori di ristrutturazione e che il tetto massimo di spesa detraibile ritornerà a 48mila euro, invece dei 96mila euro previsti fino a fine anno.
In particolare, a pagina quattro della Guida dell’Agenzia delle Entrate vi è l’unico riferimento al bonus mobili. Si legge: “Le più recenti novità sono state introdotte: ….(omissis) dal decreto legge n. 63/2013 che ha esteso tali maggiori benefici alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013. Oltre alla proroga al 31 dicembre 2013, il decreto 63/2013 ha introdotto, per i contribuenti che usufruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie, la possibilità di detrarre dall’Irpef, sempre nella misura del 50%, anche le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione per l’acquisto di mobili va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo”.
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