
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 15986 del 7 luglio 2010 ha stabilito che la casa data dai genitori in comodato ai figli come loro abitazione deve essere restituita dopo la separazione. Casa in comodato ai figli: torna ai genitori in caso di divorzio.
Casa in comodato ai figli: torna ai genitori in caso di divorzio. Si tratta di una decisione con cui la Cassazione muta il suo precedente orientamento (sentenza n. 13603 del 2004) in tema di comodato. Infatti prima di oggi la Suprema Corte aveva stabilito che in caso in cui un terzo concedeva in comodato un bene immobile di sua proprietà affinché fosse destinato a casa familiare e successivamente fosse pervenuta una separazione o divorzio con assegnazione della casa al coniuge affidatario di figli minorenni, ciò non comportava una modifica del titolo di godimento sull’immobile con la conseguenza che il comodante era tenuto a consentire la continuazione del comodato. Solo nel caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno il comodatario era obbligato a restituire l’abitazione al proprietario.
Con la recentissima sentenza del 7 luglio 2010, al contrario, viene stabilito quanto segue: qualora un immobile sia stato concesso al figlio e alla moglie in comodato senza la previsione di un termine finale, questi sono obbligati a restituirlo qualora sia intervenuta tra gli stessi la separazione.
La vicenda riguarda una coppia di anziani di Lecce che aveva prestato una casa di proprietà al figlio sposato con figli. Questo, però, si era separato dalla moglie alla quale era stata assegnata l’abitazione, essendo la stessa affidataria dei figli. La Suprema Corte ha disposto la restituzione della casa alla coppia di anziani sul presupposto che l’aver dato in comodato l’immobile senza la previsione di un termine integra la fattispecie del comodato precario che è caratterizzato dal fatto che la determinazione del termine è rimesso alla sola volontà del comodante che ha la facoltà di manifestarla con la semplice richiesta di restituzione del bene e senza che assuma alcuna valenza il fatto che l’immobile sia stato adibito a uso familiare e assegnato, in sede di separazione, all’affidatario dei figli.
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