Il contratto di comodato è disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti del codice civile; con esso “una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”. Comodato gratuito immobili.
Comodato gratuito immobili: disciplina
Il comodatario è tenuto a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata (art. 1809 c.c.).
Però, una recente sentenza della Corte d’Appello di Lecce ( del 26.02.02) ha stabilito che se il contratto di comodato si caratterizza per la destinazione ad un determinato uso, l’assenza di un termine di durata finale stabilito dalle parti non permette al comodante di richiedere la restituzione dell’appartamento, laddove sia possibile configurare una indiretta determinazione della durata dello stesso per fatti concludenti.
Comodato gratuito immobili: comodato a tempo indeterminato
Invece, il contratto di comodato a tempo indeterminato è previsto dall’art. 1810 c.c. che dichiara: “Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.
Ne deriva che il comodante può decidere di interrompere il comodato e di vedersi restituire l’immobile in qualsiasi momento ne faccia richiesta. Per cui se a seguito di tale richiesta il comodatario non provvede alla restituzione acquisirà la posizione di detentore senza titolo di un bene altrui. E’ importante ricordare che il comodatario potrà chiedere la restituzione dando, però, preavviso di un anno.
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