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Il certificato di agibilità

30 Novembre 2012 by Redazione Lascia un commento

Il certificato di agibilità. Il certificato di agibilità, secondo l’art. 24 T.U. edilizia, DPR 380/2001, è il documento che certifica le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico di un immobile e degli impianti che sono stati installati.

E’ il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale che rilascia il certificato attestando l’idoneità del bene ad assolvere la sua funzione economico-sociale.

Il certificato di agibilità.

La mancanza del certificato di agibilità è spesso sinonimo di anomalie sull’immobile, sia per il singolo appartamento che per l’intero edificio. Non è vietato però, il rilascio del certificato di agibilità parziale, nel caso di unità immobiliare autonoma funzionalmente e strutturalmente, rispetto all’intero fabbricato.

certificato di agibilitàLa Cassazione, con sentenza N. 9976 del 26 aprile 2007 ha stabilito che il venditore deve consegnare obbligatoriamente, al momento della consegna del bene, questo documento, insieme agli altri necessari per il trasferimento della proprietà, salvo espresso esonero da parte dell’acquirente.

Ma cosa attesta il certificato di agibilità? Attesta l’idoneità dell’immobile ad essere abitato; ma non è  la prova della sua conformità edilizia, così come la mancanza di agibilità non è sinonimo di non commerciabilità.

Perciò la vendita di un immobile privo di agibilità, non è un illecito, ma è un elemento che può portare a un contenzioso per inadempimento contrattuale. E questa circostanza non ha conseguenze sulla commerciabilità giuridica, ma ha effetti sulla commerciabilità economica, sia per quanto riguarda il consenso dell’acquirente ad acquistare un immobile privo di agibilità, sia per quanto riguarda il prezzo.

Il certificato di agibilità.

Abbiamo già detto che, generalmente il certificato di agibilità è un onere che spetta al venditore, ma le parti possono accordarsi diversamente: sarà il compratore, che a propria cura e spese, si prodigherà ad acquisire il certificato, liberando la parte venditrice da ogni responsabilità.

Poiché il certificato di agibilità, non è un documento che va indicato obbligatoriamente al momento del rogito, il notaio non ha nessuna responsabilità nel momento in cui riceve un atto di vendita di immobile inagibile, qualora sia stato invitato espressamente dalle parti a farlo. A meno che il notaio, comunque, ritenga opportuno mettere per iscritto la mancanza del certificato di agibilità, per evitare liti future.

Il certificato di agibilità – di Redazione

Archiviato in:Burocrazia casa Contrassegnato con: notaio, rogito

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