La certificazione energetica è stata introdotta dalla direttiva europea 2002/91/CE, recepita dall’Italia con il D.lgs 192 del 2005. Certificazione energetica:metodi, certificatori, Ace
Certificazione energetica:metodi, certificatori, Ace. Il nostro Paese però prevede all’art. 117 della Costituzione la facoltà per le Regioni di legiferare in materia di energia e certificazione energetica nell’ambito del quadro generale delineato a livello nazionale.
Lo scopo della certificazione energetica è quello di consentire una chiarezza nelle compravendite immobiliari in modo da garantire all’acquirente di conoscere i consumi energetici dell’edificio che va ad acquistare.
A livello nazionale devono essere dotati di attestato di certificazione gli edifici di nuova costruzione, gli edifici di grandi dimensioni, se totalmente ristrutturati, e gli immobili venduti o affittati.
La certificazione spetta, ai sensi del d.lgs 115 del 2008, al tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti, iscritto a un Ordine o a un Collegio professionale.
L’attestato di certificazione energetica è il certificato che contiene l’indicazione della quantità di energia che si stima essere necessaria per climatizzare l’immobile in estate e in inverno, per ventilarlo, illuminarli e per produrre acqua calda sanitaria. Oltre tali dati, l’attestato deve contenere anche l’indicazione dei valori limite previsti dalla legge ed una serie di raccomandazioni su come possano essere ridotti i fabbisogni energetici.
I metodi per certificare
Il D.M. del 26 giugno 2009 due metodologie di certificazione energetica. Quella per certificare gli edifici di nuova realizzazione e quella per dotare di attestato gli edifici esistenti. In quest’ultimo caso la normativa prevede delle procedure semplificate soprattutto per edifici residenziali di dimensioni ridotte, proprio per evitare che l’acquirente dell’immobile debba sostenere degli oneri eccessivi. Il D.Lgs. 115/2008 ha stabilito che devono essere utilizzate le norme della serie UNI/TS 11300.
La direttiva europea 2002/91/CE, di recente “riproposta” con la direttiva europea 2010/31, ha introdotto in Europa la certificazione energetica degli edifici. Ma in Italia la certificazione energetica nasce gia nel 1991 quando venne emanata la legge n.10, intitolata “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
Immobili soggetti a certificazione
Devono essere dotati di certificazione energetica tutti gli edifici di nuova costruzione o di grande dimensione sottoposti a interventi di totale ristrutturazione, come pure gli immobili e le unità immobiliari che devono essere venduti. Nello specifico, il D.Lgs. 192/2005 all’art. 3, comma 3, esclude da tale obbligo una serie di immobili:
– i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze legale al processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
– i fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq.
Devono essere dotati di attestato di certificazione energetica gli immobili rientranti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’art. 136, comma 1, lett. b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sempre che siano di grandi dimensioni e ristrutturati oppure venduti.
Per interpretazione sistematica della normativa vigente, si ritiene che invece siano esclusi dalla necessità di dotarsi di certificazione energetica:
– gli edifici “marginali”, ovvero gli edifici che non implicano un consumo energetico in riferimento alle loro caratteristiche tipologiche e/o funzionali (ad esempio: portici, legnaie ecc);
– gli edifici non agibili o comunque non utilizzabili che dunque non comportano un consumo energetico (ad esempio: edifici in abbandono oppure dichiarati inagibili);
– i manufatti non riconducibili alla definizione di edificio così come stabilita dall’art. 2, lett. a), del D.Lgs. 192/2005; secondo tale articolo l’edificio è “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”);
– i fabbricati “al grezzo” .
Ai sensi dell’art. 2 delle Linee guida nazionali allegate al D.M. 26 giugno 2009, gli immobili che devono essere provvisti di attestato di certificazione energetica si dividono in:
a) edifici da dotare a prescindere da un loro trasferimento a titolo oneroso;
b) edifici da dotare in occasione del trasferimento.
Gli edifici del primo tipo sono quelli di nuova costruzione, cioè quelli in cui il titolo abilitativo è stato richiesto dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005 e quelli di superficie utile maggiore a 1.000 mq allorché siano sottoposti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro, oppure demoliti e ricostruiti in manutenzione straordinaria.
In tali casi spetta al costruttore dotare la nuova costruzione dell’attestato al termine dei lavori.
Rientrano negli edifici del primo tipo anche gli immobili “agevolati”, cioè quelli che abbiano subito dopo il 1° gennaio 2007 lavori volti al miglioramento delle prestazioni energetiche e per i quali si intende accedere agli
incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi natura. Rientrano inoltre gli edifici pubblici o quelli occupati da soggetti pubblici per i quali, dopo il 1° luglio 2007, siano stati rinnovati o stipulati nuovi contratti relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione.
Al contrario, rientrano negli edifici del secondo tipo gli immobili preesistenti che sono oggetto di vendita. In tali casi l’onere di dotare l’edificio dell’attestato spetta al venditore. Quindi per tali edifici il presupposto per l’attestato di certificazione energetica è che vi sia un atto di trasferimento a titolo oneroso, ossia una compravendita, una transazione, una permuta, il conferimento di edifici in società, l’assegnazione di edifici da società, una datio in solutum (ossia quando in adempimento ad un obbligazione viene trasferito un edificio che comporta consumo energetico), un assegnazione di alloggi da cooperative edilizie ai propri soci, una cessione o conferimento in società di azienda, un decreto di trasferimento a seguito di procedura esecutiva.
Ai sensi del D.Lgs. 192/2005, nelle ipotesi di affitto di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica, quest’ultimo doveva essere messo a disposizione del conduttore o a esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso. Tale obbligo è venuto meno con il D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge 133 del 6 agosto 2008, con la conseguenza che l’attestato non doveva più essere allegato o messo a disposizione ma semplicemente prodotto.
Con il D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011 viene introdotto una novità consistente nell’inserimento, nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, di un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione riguardante la certificazione energetica degli edifici. Nel caso di affitti, la disposizione si applica solamente agli immobili e alle unità immobiliari già dotate di certificazione energetica.
Inoltre, nel caso di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, è previsto che a far data dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita debbano riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.
I certificatori
A livello nazionale, ai sensi del D.lgs 192 del 2005 l’attestato di certificazione energetica deve essere rilasciato da “esperti” o “organismi terzi” che abbiano i requisiti dell’indipendenza e della qualificazione.
Non essendoci però una norma che definisca i requisiti professionali che devono avere i certificatori si deve fare riferimento al D.Lgs. 115 del 30 maggio 2008 che precisa la figura del certificatore introducendo la definizione di tecnico abilitato. Il tecnico abilitato secondo il decreto è “un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici
stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente”.
Dal momento che la norma parla del tecnico abilitato come di colui che è abilitato a progettare edifici e impianti a essi asserviti, ne deriva che possono essere certificatori solo energetici i soli ingegneri e architetti.
Gli altri soggetti individuati come potenziali certificatori (soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome), hanno la necessità di frequentare un corso abilitante, con superamento di un esame finale, al fine di poter certificare qualsiasi edificio.
Contenuto dell’attestato
Ai sensi del D.Lgs. 192/2005 “l’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio”.
Cosa si intende per prestazione energetica di un edificio? La prestazione energetica è la quantità di energia stimata o effettivamente consumata per soddisfare i diversi bisogni, quali il riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione, produzione di acqua calda sanitaria), connessi a un uso standard dell’edificio.
Siffatta quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto degli aspetti costruttivi e tipologici, degli aspetti climatici, del clima degli ambienti interni e di eventuali altri fattori che influenzino il fabbisogno energetico.
La prestazione energetica globale dell’edificio viene indicata sull’attestato con un indice di prestazione energetica globale EPgl. E la conseguente classificazione energetica dell’immobile è fatta proprio basandosi su tale indice .
Nel caso di edifici residenziali (ad esclusione delle residenze collettive), tutti gli indici sono espressi in kWh/m2 anno (normalizzazione rispetto alla superficie utile climatizzata), mentre nel caso di altri edifici (residenze collettive, terziario, industria) tutti gli indici sono espressi in kWh/m3 anno (normalizzazione rispetto al volume lordo climatizzato).
Inoltre, l’attestato deve contenere in allegato anche una serie di suggerimenti riguardanti gli interventi più opportuni e convenienti da effettuare al fine di migliorare la predetta prestazione.
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