Nell’ambito delle operazioni relative alle cessione di beni immobili, le parti stipulano accordi preliminari in cui sui impegnano a formalizzare il successivo accordo definitivo di trasferimento della proprietà del bene. Cessione immobili: caparra acconto e rilevanza Iva.
Cessione immobili: caparra acconto e rilevanza Iva. In tale contesto, la parte promissaria acquirente, al fine di garantire il proprio impegno, versa alla parte promissaria venditrice una somma di denaro, che può essere un acconto del prezzo di vendita.
L’art. 6 D.P.R. 633/1972 prevede che le cessioni di beni immobili si considerano effettuate alla data di stipula dell’atto di compravendita, a meno che la somma non sia stata già del tutto pagata antecedentemente.
Ma attenzione, al momento della sottoscrizione del contratto la dazione di una somma può avvenire in due diverse forme: con caparra o con acconto.
Quali sono le differenze?
La caparra consiste nell’assegnare ad una parte, a conclusione del contratto, una somma di denaro, che in caso di adempimento deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta e non è soggetta ad IVA.
L’acconto è invece una parte del corrispettivo pattuito per la vendita o la prestazione, e quindi assume rilevanza ai fini IVA.
Fiscalmente quindi la caparra non può considerarsi come parziale pagamento anticipato del prezzo perché ha funzione risarcitoria del danno in caso di ingiustificato inadempimento e le somme versate a tale titolo non vanno fatturate e devono considerarsi fuori campo IVA.
L’acconto, al contrario non è altro che un parziale pagamento e deve essere fatturato nel momento stesso in cui viene riscosso assoggettandolo ad IVA.
Cessione immobili: caparra acconto e rilevanza Iva – di Elisabetta Paladini
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