
Spesso accade che in sede di approvazione del rendiconto annuale l’amministratore condominiale richieda dei compensi accessori.Compensi amministratore per prestazioni straordinarie
Compensi amministratore per prestazioni straordinarie. In particolare tale richiesta è frequente in sede di passaggio di consegne, ossia quando l’amministratore lasci l’incarico.
In materia è intervenuto il Tribunale di Milano che con sentenza n. 247 del 4 gennaio 2010 ha stabilito che all’amministratore che lascia l’incarico non spettano compensi aggiuntivi per gli adempimenti legati al passaggio delle consegne in quanto tali adempimenti rientrano nei suoi compiti ai sensi dell’art. 1713 c.c. secondo il quale il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
Occorre ribadire che non vi sono dei tariffari riguardanti le competenze degli amministratori di condominio. Nel momento in cui viene nominato un amministratore, l’assemblea stipula con lui un contratto avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico annuale; inoltre, in tale sede vengono concordati i suoi corrispettivi che possono, tra l’altro, prevedere anche specifici rimborsi come la consulenza fiscale o percentuali collegate a interventi straordinari.
Di conseguenza, qualora tali specifici rimborsi non vengano indicati in contratto, allora non sono dovuti in quanto si presumono compresi negli obblighi del mandato.
Inoltre, eventuali altri compensi non indicati nell’accordo iniziale possono essere aggiunti in sede di conferma annuale.
All’amministratore non spettano poi dei compensi per la partecipazione alle assemblee straordinarie.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con sentenza n. 3596 del 2003 che ha appunto affermato che tali compensi non sono dovuti in quanto rientrano negli obblighi del mandato.
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