Condomini morosi e riforma del condominio. Come l’amministratore può recuperare i contributi non pagati dei condomini
Decreto ingiuntivo contro i condomini morosi
Condomini morosi. Dal 18 giugno 2013 entrerĂ in vigore la legge n. 220 del 2012 di riforma del condominio che prevede una novitĂ in materia di condomini morosi e di recupero della morositĂ .
Ai sensi dellâart 18 della succitata legge, lâamministratore di condominio, al fine di recuperare i contributi non pagati da parte dei condomini, può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Tale previsione era giĂ prevista dallâart. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. La riforma del condominio aggiunge a tale previsione il fatto che lâamministratore possa ottenere tale decreto ingiuntivo anche senza la preventiva autorizzazione dellâassemblea. Inoltre, viene stabilito che lâamministratore è obbligato al recupero delle somme dovute dagli obbligati entro 6 mesi dalla chiusura dellâesercizio nel quale è compreso il credito.
Nel caso in cui lâamministratore non agisca per la riscossione forzosa di quanto dovuto dai condomini morosi nel termine di 6 mesi, ne risponde egli stesso.
In determinati casi lâassemblea può però dispensare lâamministratore dallâobbligo di rispettare tale termine semestrale.
Debiti e diffamazione
Un accorgimento per gli amministratori: in una recente sentenza ( la n.4364) la Cassazione ha ritenuto gravissimo la pubblicazione dei nomi dei condomini morosi in luogo accessibile a tutti. In particolare è stato condannato un amministratore che aveva affisso nellâatrio la lista dei condomini che persistevano nel debito.
Secondo la Cassazione “integra il delitto di diffamazione il comunicato redatto all’esito di un’assemblea condominiale, con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile, non giĂ ai soli condomini dell’edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti, ma ad un numero indeterminato di altri soggetti”.
Vorrei sapere dove è previsto il termine di 6 mesi per l’emissione del decreto ingiuntivo.L’art.18 della riforma del Condominio non mi risulta che contempli btale termine.in attesa ringrazio
E’ il nuovo art. 1129 del codice civile che impone allâamministratore di agire per la riscossione forzosa entro 6 mesi dalla chiusura dellâesercizio nel quale il credito è compreso.