Condomini morosi e riforma del condominio. Come l’amministratore può recuperare i contributi non pagati dei condomini
Decreto ingiuntivo contro i condomini morosi
Condomini morosi. Dal 18 giugno 2013 entrerà in vigore la legge n. 220 del 2012 di riforma del condominio che prevede una novità in materia di condomini morosi e di recupero della morosità.
Ai sensi dell’art 18 della succitata legge, l’amministratore di condominio, al fine di recuperare i contributi non pagati da parte dei condomini, può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Tale previsione era già prevista dall’art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. La riforma del condominio aggiunge a tale previsione il fatto che l’amministratore possa ottenere tale decreto ingiuntivo anche senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea. Inoltre, viene stabilito che l’amministratore è obbligato al recupero delle somme dovute dagli obbligati entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale è compreso il credito.
Nel caso in cui l’amministratore non agisca per la riscossione forzosa di quanto dovuto dai condomini morosi nel termine di 6 mesi, ne risponde egli stesso.
In determinati casi l’assemblea può però dispensare l’amministratore dall’obbligo di rispettare tale termine semestrale.
Debiti e diffamazione
Un accorgimento per gli amministratori: in una recente sentenza ( la n.4364) la Cassazione ha ritenuto gravissimo la pubblicazione dei nomi dei condomini morosi in luogo accessibile a tutti. In particolare è stato condannato un amministratore che aveva affisso nell’atrio la lista dei condomini che persistevano nel debito.
Secondo la Cassazione “integra il delitto di diffamazione il comunicato redatto all’esito di un’assemblea condominiale, con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile, non già ai soli condomini dell’edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti, ma ad un numero indeterminato di altri soggetti”.
Costantino Criscuoli dice
Vorrei sapere dove è previsto il termine di 6 mesi per l’emissione del decreto ingiuntivo.L’art.18 della riforma del Condominio non mi risulta che contempli btale termine.in attesa ringrazio
Redazione dice
E’ il nuovo art. 1129 del codice civile che impone all’amministratore di agire per la riscossione forzosa entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito è compreso.